14 Dicembre 2021

SCOMPARSA DEL REGIME 398/91 PER LE ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO E PRO LOCO

 

La Legge 16 dicembre 1991, n. 398, riguardante il regime di determinazione forfetario agevolato del reddito, nasce inizialmente per le ASD (Associazioni Sportive Dilettantistiche) e successivamente viene estesa alle altre associazioni senza scopo di lucro e alle pro loco.

Con l’arrivo del Codice del Terzo settore il regime agevolato 398/91 potrà essere applicato alle sole ASD, a partire dall’operatività del RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore), che avverrà, a meno di ulteriori proroghe, nel 2022. Le associazioni senza scopo di lucro che svolgono anche attività commerciali non potranno quindi più beneficiare del regime 398/91.

Riteniamo opportuno approfondire quali soluzioni e opportunità si prospettino alle associazioni ed enti rimasti orfani del regime agevolato 398/91.

La prima e più favorevole opzione è rappresentata dal regime agevolato ex art. 86 Codice del Terzo Settore per tutte le attività commerciali svolte da Associazioni di Promozione Sociale (APS) e Organizzazioni di Volontariato (ODV).

Tale regime prevede che le ODV e le APS determinano il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi percepiti un coefficiente di redditività rispettivamente pari al 3% ed all’1%, purché nel periodo d’imposta precedente abbiano percepito ricavi non superiori a 130.000 Euro.

Altro vantaggio fiscale è rappresentato dal fatto che le APS e ODV vengono considerate sotto il profilo dell’imposta sul valore aggiunto come consumatori privati, con la conseguenza che non esercitano detrazione e rivalsa dell’Iva.

Le ODV e le APS sono tuttavia particolari qualifiche associative nelle quali si prevede una massiccia presenza dei volontari rispetto al personale dipendente o assimilato; infatti il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

E’ facile intuire quindi come l’accesso a questo regime agevolato non sia del tutto scontato, se si pensa da un lato che la soglia massima dei 130.000 euro di ricavi annui sia raggiungibile dalla maggior parte degli enti associativi di medie dimensioni e dall’altro alla impossibilità di conseguire la qualifica di ODV e APS.

La seconda opzione, meno vantaggiosa della prima, è rappresentata dal Regime ex art. 80 Codice del Terzo Settore per gli enti del Terzo settore non commerciali che svolgono attività con modalità commerciali.

Tale regime prevede una determinazione forfetaria del reddito d’impresa tramite l’applicazione all’ammontare dei ricavi conseguiti di un coefficiente di redditività che varia a seconda della tipologia dell’attività svolta dall’associazione e del livello dei ricavi.

Lo schema che riassume i coefficienti di redditività applicabili è il seguente:

PRESTAZIONI DI SERVIZI COEFFICIENTE ALTRE ATTIVITA’ COEFFICIENTE
RICAVI FINO A 130.000 EURO 7% RICAVI FINO A 130.000 EURO 5%
RICAVI DA 130.001 EURO A 300.000 EURO 10% RICAVI DA 130.001 EURO A 300.000 EURO 7%
RICAVI OLTRE 300.000 EURO 17% RICAVI OLTRE 300.000 EURO 14%

 

Altro aspetto da sottolineare è che il regime in questione, a differenza di quanto visto per il regime agevolato ex art. 86, non contiene agevolazioni in merito all’IVA, la quale viene determinata ordinariamente.

L’opzione per aderire al regime ex art. 80 del Codice del Terzo Settore è esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e comunque per un triennio.

L’ultima e meno vantaggiosa ipotesi per gli enti orfani del regime 398/91 è la non applicazione di alcun regime sostitutivo e la conseguente determinazione di IVA e Redditi con metodi ordinari.

In questo caso le associazioni senza scopo di lucro che svolgono anche attività commerciali oltre alla determinazione ordinaria dei redditi e dell’Iva, dovranno osservare gli obblighi contabili, dichiarativi e comunicativi ai fini reddituali e IVA, nonché l’applicazione degli ISA.