13 Maggio 2021

La contabilizzazione della moratoria dei contratti di leasing

 

In vista della  chiusura contabile del 31 dicembre 2020 pare opportuno iniziare a valutare in anticipo gli effetti dei provvedimenti normativi che sono stati appositamente emanati in corso d’anno per supportare le imprese in periodo di pandemia COVID-19, e che condizionano direttamente:

  • i risultati economici dell’esercizio;
  • l’esposizione degli accadimenti aziendali attraverso la loro rappresentazione in bilancio.

Ci riferiamo a diversi provvedimenti che si sono succeduti e che riguardano direttamente i bilanci e la contabilità.

La maggior parte di questi provvedimenti sono contenuti nei decreti primaverili con cui è stata affrontata l’emergenza, e benché ormai ben conosciuti e noti, per alcuni versi ci troviamo oggi in chiusura dell’anno 2020 a dovere valutare per la prima volta gli effetti pratici.

Ci riferiamo in particolare ai provvedimenti relativi a :

  • Moratoria per i finanziamenti e per contratti di leasing (art 56 DL 18/2020 Cura Italia)
  • Non applicabilità fino al 31/12/2020 delle disposizioni in tema riduzione del capitale per perdite (art 6 DL23/2020 Decreto Liquidità)
  • Non applicazione della postergazione per i finanziamenti soci (art 8 DL23/2020 Decreto Liquidità)
  • Moratoria per le cartelle esattoriali (art 68 DL 18/2020 Cura Italia e successive proroghe)

In questo primo articolo ci occupiamo esclusivamente della moratoria per i contratti di leasing, rinviando gli altri argomenti relativi al capitale, ai finanziamenti soci ed agli effetti della moratoria delle cartelle esattoriali a successivi approfondimenti che trovate sul nostro sito http://www.studiogiola-ascione.it/pubblicazioni

La moratoria dei contratti di leasing finanziario e dei finanziamenti bancari, come indicato, è stata prevista sin dallo scorso marzo nel DL 18 Cura Italia all’art . 56, e la maggior parte delle imprese italiane ne hanno beneficiato, dichiarando di aver subito effetti economici negativi per effetto della pandemia.

Per i mutui e/o finanziamenti bancari il problema della contabilizzazione della moratoria non crea problematiche a livello di bilancio: con il rinvio del pagamento delle rate  di debito in scadenza, si procede a imputare a conto economico solamente la quota parte di interessi maturata nel periodo, rinviando il debito ed aggiornando il termine ultimo di scadenza del debito stesso.

Per i contratti di leasing invece la situazione non è così lineare.

La moratoria dei contratti di leasing non è una novità a livello contabile né una innovazione del 2020, essendo un istituto applicato solitamente alle imprese in crisi, agli accordi di ristrutturazione del debito, ma giova segnalare che se solitamente la moratoria riguarda solo  qualche impresa in difficoltà, oggi per effetto del COVID-19 interessa alla totalità delle imprese con contratti di leasing in essere.

Procediamo dunque ad esaminare come la tecnica suggerisce la rappresentazione in bilancio della moratoria, precisando che ci riferiamo ad imprese che seguono i principi contabili nazionali e che contabilizzano il leasing finanziario con il metodo patrimoniale .

La dottrina contabile ci fornisce diverse tecniche di rilevazione contabile per la moratoria, a seconda di come intendiamo interpretare la sospensione.

Infatti, a seconda della interpretazione che diamo, possiamo avere effetti contabili, finanziari e giuridici differenti.

PRIMA IPOTESI

Una prima ipotesi è quella di considerare la sospensione delle rate come un semplice accadimento esclusivamente finanziario, che non incide sul contratto di leasing in essere: in pratica con questa ipotesi il conto economico non viene minimamente interessato dalla moratoria, in quanto i canoni ricompresi nell’intervallo temporale della moratoria restano comunque costi di competenza del periodo, e gli effetti della sospensione/dilazione dei pagamenti sono ravvisabili solamente nello stato patrimoniale a livello di debiti verso la società di leasing.

Volendo esprimerci in termini ragionieristici possiamo dire il costo per godimento dei beni in leasing continua a essere iscritto in bilancio normalmente, e di pari passo si procede anche a imputare pro quota il maxi canone iniziale (se previsto), senza apportare alcuna modificazione sino alla scadenza originaria del contratto stesso, lasciando gli effetti solamente a livello di stato patrimoniale, dove al beneficio dei mancati pagamenti a livello finanziario si contrappone un aumento dei debiti finanziari.

SECONDA IPOTESI

La seconda ipotesi suggerita dalla tecnica contabile prevede che la moratoria venga equiparata ad un periodo di sospensione integrale del contratto di leasing (fatta eccezione per il pagamento degli interessi).

In pratica il contratto di leasing viene diviso concettualmente in tre periodi :

  • il primo periodo anteriore memoria già contabilizzato secondo i canoni ordinari ,
  • il secondo periodo in cui ha effetto la moratoria nel corso del quale il contratto è sospeso e di fatto e come.se non ci fosse fatta eccezione per i soli interessi addebitati dalla società di leasing ,
  • il terzo periodo decorre dalla fine della moratoria ed è esattamente pari alla durata temporale che residuava all’apertura della moratoria.

Questa soluzione che è la più immediata e più semplice da attuare a livello contabile comporta tuttavia non rappresenta correttamente il periodo di tempo in cui l’utilizzatore gode del bene, perché quest’ultimo non coincide con durata teorica del contratto che è di fatto prolungata di tutto l’arco temporale di durata della moratoria.

TERZA IPOTESI

La terza soluzione è quella che è comporta la rimodulazione dei canoni di leasing contabilizzati a conto economico, in funzione della maggior durata del contratto.

Così operando l’impresa deve riconsiderare

  • i costi di competenza dell’esercizio.
  • i costi dei canoni a scadere.
  • gli interessi maturati nel periodo.
  • l’ eventuale quota del maxi-canone iniziale ancora da riscontare.

Si crea un disallineamento fra il piano originario di pagamento e/o ammortamento del leasing, e il nuovo piano di pagamenti: vuol dire riconsiderare la sommatoria di tutti i costi a scadere dall’inizio della moratoria, da riparametrare per la nuova durata del contratto (periodo residuo all’apertura della moratoria più la durata della moratoria stessa).

Il costo annuale rilevato dal conto economico non coincide più con gli importi pagati periodicamente, ma è in funzione della nuova durata del contratto.

Occorre comunque tenere presente che anche la quota residua del maxi-canone riscontata e risultante dallo stato patrimoniale all’inizio della moratoria dovrà essere rettificata parimenti per tenere conto della diversa durata del contratto.

Ogni singola opzione ha pregi e difetti, ma la soluzione relativa alla rimodulazione di costi del leasing in funzione della diversa durata del contratto risulta essere quella raccomandata sia dal CNDCEC, che dai principi contabili, che la indicano espressamente nell’ OIC 19, paragrafo A.7 dell’appendice A che recita

Sospensione nel pagamento della quota capitale implicita nei canoni di leasing finanziario

A.7 Un accordo tra il debitore e il creditore che preveda la sospensione per un determinato periodo nel pagamento della quota capitale implicita nei canoni di leasing finanziario, comporta una modifica nella tempistica originaria dei pagamenti del debito alla scadenza e il consequenziale prolungamento della durata del contratto. A fronte della sospensione in esame, si effettua una nuova rimodulazione dell’imputazione a conto economico dei canoni di leasing residui posticipati al termine del periodo di sospensione e dell’eventuale risconto iscritto a fronte del maxi-canone pattuito. La rimodulazione del maxi-canone è effettuata in base al principio di competenza pro-rata tepori considerando la maggior durata del contratto. L’eventuale plusvalenza residua derivante da un’operazione di compravendita con locazione finanziaria (c.d. sale and lease back) è rideterminata per competenza in funzione della nuova durata del contratto di leasing.

Ebbene, benché la prima ipotesi sia facile ed immediata, al fine di rispettare correttamente i corretti principi contabili suggeriamo l’applicazione della ipotesi di rimodulazione dei costi in funzione della maggior durata del contratto, e vi suggeriamo sin da ora di tenere conto nei lavori preparatori di chiusura dei bilanci dell’OIC 19, anche se ciò comporta comunque una maggiore attenzione e un supplemento di impegno per i redattori di bilancio.

Fabrizio Giola