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16 Novembre 2020

AIUTI DI STATO – DE MINIMIS

AIUTI DI STATO – DE MINIMIS

a cura di Fabrizio Giola

 

In questi ultimi mesi si sente molto parlare di aiuti di Stato e si nomina spesso il termine “DE MINIMIS”.

L’argomento è quanto mai importante perché spesso sfugge che quasi tutte le erogazioni di contributi connesse all’emergenza Covid-19 devono rispettare regole comunitarie molto particolari, nel senso che ogni singola impresa ha un limite massimo di aiuti di cui può beneficiare, il cui superamento comporta delle conseguenze spesso spiacevoli.

La presente analisi viene suddivisa in due sezioni

la prima illustra ed identifica gli aiuti comunitari con le regole proprie;

la seconda è legata invece direttamente alla problematica Covid-19 e a come la stessa si inserisca in questo meccanismo comunitario.

Parte Prima – Aiuti d’importanza Minore (DE MINIMIS) ante Covid-19

Parlando di contributi comunitari alle imprese ci si è posti il problema di come porre in essere un sistema di equilibrio tale che permetta di non violare le norme sulla concorrenza: in altri termini si è creato un sistema di controllo che impedisca che è uno stato e/o un’impresa venga favorita rispetto ad altri competitor nell’ambito dell’Unione Europea.

Perché una misura di aiuto possa essere qualificata come Aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea occorre che si verifichino contemporaneamente quattro condizioni

  • 1) origine statale dell’aiuto (aiuto concesso dallo Stato ovvero mediante risorse statali);
  • 2) presenza di un vantaggio selettivo;
  • 3) incidenza sulla concorrenza;
  • 4) incidenza sugli scambi tra gli Stati

Il sistema che è sorto per la verifica dell’equilibrio comunitario ha preso il nome di regime “DE MINIMIS, Aiuti d’importanza Minore” perché permette di individuare gli aiuti di piccola entità che possono essere concessi alle imprese senza violare le norme sulla concorrenza.

Il regime DE MINIMIS è operante all’interno della Unione europea ormai da decenni ed ha subito progressivamente delle piccole variazioni.

Il regime DE MINIMIS si basa principalmente su due elementi: un arco temporale nell’ambito del quale vengono erogati contributi e un importo massimo che non può essere superato all’interno del triennio.

fino al 2006 il limite era di 100.000 € e successivamente il limite è stato elevato a 200.000 euro, (in alcuni casi eccezionalmente è di 500.000 euro per gli aiuti relativi alla fornitura di Servizi di interesse economico generale (SIEG)).

Abbiamo definito il DE MINIMIS quale il metro di controllo per gli aiuti di piccola entità erogate alle imprese.

Si parla di Aiuti D’importanza Minore contrapponendoli a quelli più rilevanti che possono essere erogati dagli stati membri solo se autorizzati espressamente dalla Commissione Europea e spesso hanno come limite un massimale in percentuale sugli investimenti:

Questi sono per lo più di interventi mirati a sostenere interi settori o filiere produttive per far fronte a situazioni di natura strategica e/o riposizionamento commerciale dei vari paesi nell’ambito dell’Unione europea

Gli aiuti di piccola entità, definiti dalla UE DE MINIMIS, che si presume non incidano sulla concorrenza in modo significativo, esulano da questo regime autorizzativo preventivo.

Per verificare se l’impresa possa essere destinataria di una agevolazione in regime DE MINIMIS e per conoscere l’ammontare massimo della agevolazione stessa, è necessario sommare tutti gli aiuti ottenuti dall’impresa a qualsiasi titolo (per investimenti, attività di ricerca, promozione all’estero, ecc.), in regime DE MINIMIS, nell’arco di tre esercizi finanziari (l’esercizio in cui l’aiuto è concesso più i due precedenti).

Quindi chi richiede un aiuto comunitario soggetto alla regola DE MINIMIS dovrà quindi dichiarare gli aiuti ottenuti all’amministrazione concedente, per verificare che non sia superato il tetto massimo individuale dell’impresa.

Sono comunque sempre esclusi dall’applicazione del DE MINIMIS gli aiuti concessi al settore della produzione agricola, della pesca, dell’acquacoltura e dell’industria carboniera, (sono in vigore specifici regolamenti europei che disciplinano le intensità di aiuti in alcuni settori strategici).

Una particolarità del DE MINIMIS è il concetto di Impresa Unica.

I regolamenti europei sulla concorrenza prevedono che per impresa si intende qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento.

Con Impresa Unica si intende l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni di collegamento:

  1. a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
  2. b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
  3. c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima o in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
  4. d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Pertanto, ai fini del calcolo del limite di aiuti nell’arco del triennio, concorrono, come un’unica entità tutte le imprese vantano i collegamenti sopradescritti.

Una caratteristica del “DE MINIMIS” è la cadenza “solare” cioè i contributi ricevuti impattano sul limite a prescindere dalla data di ottenimento, per l’intero anno solare.

(per esempio, ora siamo nel 2020, il triennio di riferimento è 2020-2019-2018).

È indifferente che un aiuto DE MINIMIS sia ricevuto a gennaio piuttosto che novembre: entrambi rientrano nello stesso anno di competenza.

Dopo aver descritto le ragioni e l’ambito di applicazione DE MINIMIS, ogni volta che un ente pubblico (provincia, regioni o Mise) eroga contributi a fondo perduto, contributi in conto interessi o tramite garanzie, è necessario, innanzitutto, verificare

  • se tali aiuti sono forniti in regime DE MINIMIS
  • stabilire la quota parte che rientra nel calcolo del DE MINIMIS e verificare la somma totale degli aiuti ricevuti nell’ultimo triennio.

Di fatto l’ente pubblico eroga aiuti alle imprese di qualsiasi dimensione, senza obbligo di notifica alla Commissione Europea, perché la verifica ed il rispetto del massimale spetta alla impresa beneficiaria.

Quando si supera il limite stabilito dal legislatore per gli aiuti di Stato, si corre il rischio di vedere vanificata per intero la richiesta di contributo, in quanto solitamente non è prevista la ripartizione o frazionamento della sola quota fino a concorrenza del limite stabilito.

La verifica del plafond DE MINIMIS utilizzato richiede il monitoraggio continuo dell’entità dei contributi ricevuti nel triennio di riferimento.

Occorre precisare che fino all’inizio del 2020 il limite da rispettare era di euro 200.000, mentre dopo marzo 2020, stante l’emergenza Covid-19, il limite è stato aumentato a euro 800.000 come vedremo in dettaglio in seguito.

Lo strumento principale per verificare l’importo DE MINIMIS è la piattaforma messa a disposizione dal Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, in breve RNA, dove è possibile calcolare, in qualsiasi momento, l’entità degli aiuti ricevuti nell’ultimo triennio (anche se è non sempre aggiornato in tempo reale),

Verificare l’ammontare dei contributi ricevuti è facile. È sufficiente inserire il codice fiscale dell’impresa per ottenere l’indicazione degli aiuti statali ricevuti dalla impresa nell’ultimo triennio (non solo quelli in regime DE MINIMIS).

Purtroppo, indipendentemente dai tempi di aggiornamento, non tutti gli aiuti sono censiti nel RNA.

Così per poter monitorare la posizione in dettaglio l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che la situazione complessiva venga riepilogata a cura del contribuente nel quadro RS del Modello Unico.

In pratica la posizione richiede un monitoraggio continuo e attento perché alcuni Aiuti di Stato sono erogati dagli enti pubblici e vengono direttamente riepilogati nel RNA, mentre altri tipi di aiuto invece ne sono esclusi e devono essere monitorati direttamente dalla società con l’indicazione nel quadro RS del Modello Unico, a cura della singola impresa che è anche l’unico responsabile del rispetto del limite.

La normativa a cui facciamo riferimento, in merito alla compilazione dei prospetti per la rendicontazione de minimis nell’ambito delle dichiarazioni dei redditi è di recente emanazione: è infatti solo dal 2019 che è stato inserito, nel modello Redditi SC 2019, il nuovo prospetto denominato “Aiuti di Stato”.

Il prospetto deve essere compilato anche nel caso in cui i suddetti aiuti, pur essendo maturati nel periodo di riferimento, non sono stati nello stesso utilizzati.

Le istruzioni precisano poi che il prospetto va compilato anche nell’eventualità in cui gli aiuti siano già stati indicati in altri quadri del modello Redditi 2019, come ad esempio nel quadro RF o nel quadro RU. I

Le difficoltà nella compilazione del prospetto sono almeno due distinte:

  • identificare quali tra gli incentivi ottenuti dal soggetto dichiarante sono configurabili come Aiuti di Stato soggetti al regime DE MINIMIS;
  • selezionare quelli per i quali la compilazione del Registro non spetta all’Autorità responsabile (e al soggetto concedente) ma all’Agenzia delle Entrate, che assolve tale obbligo a seguito della presentazione della dichiarazione.

I contributi che sono soggetti al regime DE MINIMIS sono tantissimi, e tanti di questi sono precedenti all’emergenza Covid-19.

Le istruzioni della dichiarazione dei redditi contengono una tabella esplicativa dettagliata che però non aiuta completamente: dopo una lunga elencazione precisa di contributi assoggettati all’obbligo di indicazione nel Modello unico riporta infine un codice residuale siglato 999 “altri aiuti di Stato o aiuti de minimis diversi da quelli sopra elencati”.

Questo fatto disorienta il compilatore esplicitando in dettaglio che l’elencazione non è esaustiva e che di fatto che ci possono essere altri Aiuti di Stato che non sono contemplati né nel RNA né nella tabella sopra citata.

Ricordiamo che sia le società che le persone fisiche (imprese individuali o lavoratori autonomi) possono trovarsi a dover compilare il prospetto.

Le istruzioni alle dichiarazioni dei redditi non indicano sanzioni specifiche, ma precisano che “l’indicazione degli aiuti nel prospetto è necessaria e indispensabile ai fini della legittima fruizione degli stessi”.

Di fatto il compilatore si trova di fronte a tante incertezze e si cerca di ovviare con l’esperienza e con le poche istruzioni specifiche disponibili.

Se sussistono certezze in merito a una prima elencazione di alcuni aiuti che rientrano da tempo nella sfera del “DE MINIMIS” quali:

  • INPS: L. n. 214/2011 art. 24 c. 27 incentivo giovani e donne;
  • L. n. 92/2012 art. 4 commi 8-11 riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per assunzione di ultracinquantenni disoccupati e di donne prive di impiego regolarmente retribuito;
  • INAIL: D. Lgs. n. 81/2008 art. 11 c.1 lett. a e c. 5 (bando ISI – incentivi alle imprese);
  • IRAP: D. Lgs. n. 446/1997 ex art. 11 maggior deduzioni forfettarie per le assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato nelle aree svantaggiate (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia);
  • Imposte sui redditi: L. n. 289/2002 art. 63 e L. n. 388/2000 art. 7 credito di imposta per incentivi all’assunzione di lavoratori dipendenti appartenenti a categorie in aree svantaggiate
  • Agevolazioni regionali: bandi operativi regionali POR-FESR;
  • Formazione: L. n. 388/2000 modificato dall’art. 48 della L. n. 289/2002 fondi paritetici interprofessionali per la formazione professionale continua;
  • Artigiancassa, Consorzi FIDI e MCC: contributi a fondo perduto
  • – agevolazioni per la riduzione dei tassi di interesse
  • – L. 622/96 fondo centrale di garanzia – medio credito centrale;

è evidente la difficoltà di individuazione degli aiuti rientranti nel regime, atteso che

bonus Pubblicità (art. 57-bis D.L. n. 50/2017)

credito d’imposta Formazione 4.0 (art. 1, commi 45-46 L. n. 205/2017)

rientrano nella compilazione del prospetto,

mentre non rientrano per motivi diversi

Beni strumentali – Nuova Sabatini” (perché indicato nel RNA)

Super/iper ammortamenti

credito d’imposta per la ricerca e sviluppo

perché questi ultimi due NON SONO AIUTI DI STATO, e pertanto non dovranno essere indicate nel prospetto del quadro RS in commento.

Ricapitolando, l’operatore deve verificare

  1. se si sono ottenuti contributi nel corso del periodo di imposta
  2. se nel provvedimento di concessione degli stessi il contributo è definito “aiuto di Stato” o “aiuti in regime DE MINIMIS;
  3. se il contributo rientra in una delle due categorie, è necessario verificare se l’importo è stato già determinato nel provvedimento e se è stato indicato nel Registro Nazionale per gli aiuti di Stato consultabile all’indirizzo
  4. se il contributo non è stato determinato e non è stato indicato nel Registro, allora va indicato nel quadro RS righi 401-402 e vanno riportati i dati attraverso la compilazione della dichiarazione allegata alla presente circolare.

Fino marzo 2020, il limite è stato di euro 200 mila, quando la commissione europea ha aumentando il limite triennale a 800mila per l’emergenza COVID-19: la gestione degli Aiuti di Stato con il nuovo limite è trattato espressamente nella parte che segue.

 

 

 

Seconda parte – Coronavirus E Aiuti Di Stato

Il quadro in materia di Aiuti di Stato nell’emergenza del Covid-19 si è arricchito di nuovi elementi nel 2020.

Per rispondere alla crisi economica e sanitaria legata alla diffusione del COVID-19, la Commissione europea ha deciso di concedere agli Stati membri la piena flessibilità nell’applicazione della disciplina sugli Aiuti di Stato.

La Commissione nel considerare tali aiuti di Stato compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, ha richiesto che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti

  1. l’importo complessivo dell’aiuto non supera 800 000 EUR per impresa. L’aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di 800 000 EUR per impresa; tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;
  2. l’aiuto è concesso sulla base di un regime con budget previsionale;
  3. l’aiuto non può essere concesso a imprese che si trovavano già in difficoltà (il 31 dicembre 2019).

c.bis In deroga a quanto precede, gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese (che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;

  1. l’aiuto è concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2020;
  2. gli aiuti concessi a imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli sono subordinati al fatto di non venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari e non sono fissati in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate.

L’intervento della Commissione pone dei limiti di importo fissato a 800.000 oltre ad alcuni requisiti soggettivi, dettagliatamente individuati, lasciando ai singoli stati membri l’individuazione dei singoli provvedimenti di sostegno.

I decreti che si sono succeduti nel 2020 per il Covid-19, dal primo DL denominato Cura Italia, per passare ai decreti di finanziamento alle imprese e al DL Rilancio, al successivo DL Agosto, ed ai recenti DL Ristori e Ristori bis, contengono tutti numerosi provvedimenti di concessione di Aiuti per le imprese che sono sottoposti alle regole DE MINIMIS.

Qui di seguito forniamo solo un primo elenco indicativo, non esaustivo, atteso che siamo in corso d’anno ed oltre a una citazione parziale dei contributi interessati dal regime De MINIMIS potrebbero aggiungersi altri aiuti entro la fin dell’anno.

Citiamo a titolo esemplificativo parziale

  • garanzie di stato (con le difficoltà valutative relative in termini di aiuti)
  • prestiti pubblici agevolati alle imprese;
  • garanzie per le banche;
  • assicurazioni al credito all’esportazione a breve termine
  • aiuti per la ricerca e lo sviluppo in materia di Covid-19;
  • aiuti agli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling;
  • aiuto agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19;
  • aiuti sotto forma di differimento delle imposte e/o dei contributi previdenziali;
  • aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19;
  • taglio del saldo e acconto Irap;
  • credito d’imposta per le locazioni;
  • esenzione Imu;
  • tax credit per l’adeguamento degli ambienti di lavoro;
  • credito d’imposta per il settore tessile-moda.

Stante l’estrema difficoltà di rendicontare il tutto nelle dichiarazioni dei redditi dell’anno prossimo al quadro RS, consigliamo sin d’ora di iniziare a contabilizzare e monitorare in dettaglio i contributi ricevuti per effetto del Covid-19 (specie se di importo significativo): Ricordiamo infatti che questi si sommano a tutti gli altri contributi dettagliatamente elencati nella prima parte di questa trattazione: il rischio di superare il limite imposto può essere reale.

Suggeriamo a tutti contabili di procedere con la massima attenzione all’indicazione nella contabilità in modo molto analitico di tutti gli importi dei crediti d’imposta di cui beneficiano le imprese, al fine di poter successivamente rendicontare, indicare, e compilare correttamente tutta la parte descrittiva (bilancio e/o nota integrativa) e fiscale (dichiarazione dei redditi) relativa a questa situazione particolarmente complicata della gestione de minimis.

Come ultima indicazione ricordiamo che il superamento del limite comporta la rinuncia all’intero contributo che ha comportato il superamento della soglia consentita.

Segnaliamo che il legislatore si è reso conto della difficoltà di gestione dell’istituto: con la legge di conversione del decreto Agosto (dl n. 104/2020) è stato previsto che i contribuenti che hanno approfittato del taglio di saldo e acconto Irap senza rispettare i limiti fissati dalla Ue per gli Aiuti di Stato, potranno regolarizzare i versamenti entro il 30 novembre 2020 senza l’applicazione di sanzioni ed interessi.

È un primo passo della presa di consapevolezza dell’amministrazione finanziaria di dover intervenire con uno strumento opportuno per evitare di penalizzare in corso danno chi non abbia rispettato i limiti di legge.