13 Ottobre 2020

LA POSSIBILITA’ DI SOSPENDERE  GLI AMMORTAMENTI NEI BILANCI DEL 2020

Il legislatore si sta occupando degli effetti dell’emergenza epidemiologica sui bilanci di esercizio delle nostre società . ricordiamo a titolo esemplificativo fra i primi provvedimenti di inizio anno, il rinvio dei termini di approvazione dei bilanci , la sospensione fino al 2021 degli articoli del codice civile in materia di del capitale sociale, per proseguire con la rivalutazione dei beni di impresa.

Avvicinandoci alla chiusura dei bilanci del 2000 eventi con prevedibili risultati negativi per molte società non necessariamente legate a settori specifici il legislatore si è preoccupato di fornire un piccolo supporto agli imprenditori con l’obiettivo di evitare che i risultati economici Cattivi quest’anno possano incidere in maniera drammatica sulla patrimonializzazione delle imprese .

Per questo motivo la legge di conversione del DL 104/ 2020 prevede  possibilità per i soggetti che non adottano i princìpi contabili internazionali di sospendere (in tutto o in parte) la quota di ammortamento dell’anno nei bilanci 2020, con l’applicazione espressa di una deroga all’ art. 2426 del codice civile in tema di valutazioni , con effetto all’esercizio in corso alla data di conversione del decreto.

In tal caso la deroga applicata e gli effetti della sospensione degli ammortamenti deve essere indicata in nota integrativa, mentre per le micro imprese l’informativa trova collocazione in calce allo Stato Patrimoniale .

Se l’applicazione della sospensione da un punto di vista civilistico pare di immediata attuazione non è così immediata l’applicazione della norma in ambito fiscale :

la  deduzione delle quote di ammortamento non imputate a conto economico è prevista dall’articolo 102 del DPR 917/86, con la conseguenza che la deduzione comporta obbligatoriamente l’iscrizione delle imposte differite nel bilancio in esame per tenere conto del disallineamento verificatosi. Detto disallineamento perdurerà sino al completo “rientro” di queste ultime, (salvo cessione anticipata del bene ammortizzabile) che avverrà esclusivamente nell’ultimo anno di ammortamento civilistico, in cui si avrà solamente l’importo a conto economico avendo completato l’ammortamento fiscale