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22 Luglio 2020

Il Decreto  19.5.2020 n. 34 “Rilancio” – Studio Giola Ascione & Partners

 

Il Decreto  19.5.2020 n. 34 “Rilancio” ha introdotto

  • un credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale .
  • un credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro

L’Agenzia delle Entrate ha finalmente chiarito le modalità di applicazione e fruizione dei suddetti crediti d’imposta.

credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispo­si­tivi di protezione (art. 125 del DL 34/2020)

L’articolo in esame ridefinisce la disciplina del credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispo­si­tivi di protezione, abrogando le precedenti disposizioni (art. 64 del DL 18/2020 convertito e art. 30 del DL 23/2020).

Possono beneficiare dell’agevolazione i soggetti esercenti attività d’impresa, gli esercenti arti e professioni, gli enti non commerciali.

 

Sono agevolabili le spese sostenute nell’anno 2020 relative:

  • alla sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
  • all’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali, ad esempio, mascherine (chirurgiche, FFP2 e FFP3), guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano con­formi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  • all’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  • all’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali ter­mo­me­tri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai re­quisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
  • all’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

 

Con riferimento alle attività di sanificazione, l’Agenzia delle Entrate ha tra l’altro chiarito che:

  • deve trattarsi di attività finalizzate ad eliminare o la pre­senza del virus COVID-19 documentabile con apposita certificazione redatta da operatori profes­sio­nisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti;
  • con riferimento alle spese di sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale, l’attività di sanificazione, può essere svolta anche in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri di­pen­denti o collaboratori, sempre che rispetti le indicazioni contenute nei Protocolli di regolamentazione vigenti, come attestato da documentazione interna.

Il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispo­si­tivi di protezione spetta per le spese sostenute dall’1.1.2020 al 31.12.2020.

Ai fini dell’imputazione delle spese per gli esercenti arti e professioni rileva il principio di cassa, per le imprese individuali e le società rileva il principio di competenza

Il credito d’imposta “teorico” è riconosciuto nella misura del 60% delle suddette spese sostenute nel 2020, e fino ad un massimo di 60.000,00 euro per ciascun beneficiario, al netto dell’IVA, ove dovuta.

 

Al fine di rispettare il previsto limite di spesa, infatti, l’Agenzia delle Entrate definirà con un ap­posito provvedimento la quota percentuale del credito d’imposta effettivamente spettante in relazione ai soggetti richiedenti e alle risorse disponibili.

Al fine di beneficiare del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispo­si­tivi di pro­tezione, occorre presentare all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione dal 20.7.2020 al 7.9.2020, in via telematica, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato, utilizzando l’apposito modello.

 

Nel modello di comunicazione dovranno essere indicate le spese agevolabili sostenute dall’1.1.2020 fino al termine del mese precedente la data di sottoscrizione della co­municazione, nonché quelle che si prevede di sostenere successivamente, fino al 31.12.2020.

Al fine di garantire il rispetto del limite di spesa previsto, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia delle Entrate determinerà la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili.

La percentuale sarà ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare comples­si­vo dei crediti d’imposta richiesti.

Tale percentuale sarà quindi resa nota con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro l’11.9.2020.

Il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispo­si­tivi di protezione, fermo restando il sostenimento delle spese, può essere utilizzato direttamente, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sosteni­mento delle spese o in compensazione nel modello F24, oppure ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti

Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento dell’Agen­zia delle Entrate che definisce l’ammontare massimo del credito fruibile, tramite i servizi telematici: in alternativa, il credito d’imposta può essere ceduto, entro il 31.12.2021, ad altri soggetti.

La comunicazione della cessione del credito va effettuata a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento dell’Agen­zia delle Entrate che definisce la percentuale del credito d’imposta, esclusivamente a cura del soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate. Il cessionario è tenuto a comunicare l’accettazione con le suddette modalità.

Il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.

 

CREDITO D’IMPOSTA PER GLI INTERVENTI LEGATI ALL’ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO PER LA RIAPERTURA DEI PUBBLICI ESERCIZI  (ART. 120 DEL DL 34/2020)

Il credito d’imposta di cui all’art. 120 è riservato ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (es. bar, ristoranti, alberghi, teatri, cinema e musei), alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati.

 

Il credito d’imposta è riconosciuto in relazione agli interventi necessari per far rispettare le pre­scri­zioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19.

Tra gli interventi agevolati sono compresi quelli edilizi necessari per  il rifacimento di spogliatoi e mense; la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;  l’acquisto di arredi di sicurezza: gli interventi devono essere stati prescritti da disposizioni normative o previsti dalle linee guida per le riaperture delle attività elaborate da amministrazioni centrali, enti territoriali e locali, asso­cia­zioni di categoria e Ordini professionali.

 

L’agevolazione spetta altresì in relazione agli investimenti necessari di carattere innovativo, quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

 

Rientrano nell’agevolazione anche i programmi software, i sistemi di videoconferenza, quelli per la sicurezza della connessione, nonché gli investimenti necessari per consentire lo svolgimento dell’at­tività lavorativa in smart working.

Il credito per l’adeguamento degli ambienti di lavoro spetta per le spese sostenute dall’1.1.2020 al 31.12.2020.

Ai fini dell’imputazione delle spese per gli esercenti arti e professioni rileva il principio di cassa, (data di effettivo pa­gamento)  per le imprese individuali e le società rileva il principio di competenza

Il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 60% delle suddette spese sostenute nel 2020, per un massimo di spese pari a 80.000,00 euro.

Il credito massimo spettante è quindi pari a 48.000,00 euro, e deve essere considerato al netto dell’IVA, ove dovuta.

Per beneficiare del credito ex art. 120 DL34/2020 occorre presentare all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione delle spese ammissibili, nel periodo dal dal 20.7.2020 al 30.11.2021, esclusivamente in via telematica (direttamente o tramite un intermediario), utilizzando l’apposito modello.

 

Nella comunicazione dovranno essere indicate le spese agevolabili sia già sostenute  dall’1.1.2020 fino al del mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione ed eventualmente quelle da sostenere successivamente, fino al 31.12.2020

Il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, può essere utilizzato nell’anno 2021, esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 (solo con presentazione telematica) oppure ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito o altri intermediari fi­nan­­­ziari.

 

In caso di utilizzo diretto, il credito può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, del­la relativa comunicazione, e comunque a decorrere dall’1.1.2021 e non oltre il 31.12.2021. In alternativa, il credito d’imposta può essere ceduto, entro il 31.12.2021, ad altri soggetti.

La comunicazione della cessione del credito va effettuata dall’1.10.2020, esclusivamente a cura del soggetto cedente, utilizzando l’area riservata apposita del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate: Il cessionario è tenuto a comunicare l’accettazione con le suddette modalità.

L’agevolazione in esame non è esclusa dalla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP (e quindi farà parte del reddito imponibile), e si applica comunque il regime “de minimis” nell’ambito delle misure di aiuto di Stato.