CIRCOLARE
Definizione delle irregolarità formali (art. 1 co. 166 ss. della L. 197/2022) – Riepilogo della disciplina e dei chiarimenti
PREMESSA
L’art. 1 co. 166 – 173 della L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023) prevede una sanatoria degli errori e delle irregolarità formali commessi sino al 31.10.2022: il perfezionamento si ha con il versamento degli importi, pari a 200,00 euro per tutte le violazioni commesse in ciascun periodo d’imposta, da eseguirsi in due rate di pari ammontare entro il 31.3.2023 e il 31.3.2024 e con la rimozione dell’irregolarità o l’omissione entro il 31.3.2024.
Le modalità di attuazione e i chiarimenti sono stati forniti recentemente dall’Agenzia delle Entrate
Errori sanabili |
Violazioni di obblighi di natura formale che non hanno riflesso sulla base imponibile delle imposte sui redditi, IVA e IRAP e sul pagamento di tributi, commesse sino al 31.10.2022 |
Condizioni | Pagamento di 200,00 euro per anno d’imposta e rimozione della violazione |
Benefici | Estinzione della violazione |
Esclusioni | Violazioni relative al monitoraggio fiscale |
Termini per i versamenti | Due rate di pari importo scadenti il 31.3.2023 e il 31.3.2024 Facoltà di versamento in unica soluzione entro il 31.3.2023 |
Termine per
la regolarizzazione |
31.3.2024 |
Pluralità di violazioni | Il contribuente può scegliere cosa regolarizzare |
AMBITO TEMPORALE
Possono essere oggetto di definizione le irregolarità formali commesse sino al 31.10.2022.
VIOLAZIONI OGGETTO DI SANATORIA
In base all’art. 1 co. 166 della L. 197/2022, sono sanabili le “irregolarità, le infrazioni e l’inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta regionale sulle attività produttive e sul pagamento di tali tributi”.
Non possono essere sanate le irregolarità commesse in merito al quadro RW, e non possono essere definite le violazioni che in generale incidono sulla determinazione della base imponibile o sul versamento del tributo.
VIOLAZIONI CHE POTREBBERO RIENTRARE NELLA SANATORIA
Nella seguente tabella si riepilogano le principali violazioni che potrebbero rientrare nella definizione in esame, tenendo in considerazione anche quanto precisato con la circ. Agenzia delle Entrate 27.1.2023 n. 2 e indicando in che modo e se occorre regolarizzare materialmente la violazione.
Sanzione |
Norma |
Rimozione della violazione |
Note |
Indicazione dei percipienti nel modello 770 | Art. 2 co. 4 del DLgs. 471/97 |
Integrativa |
|
Dichiarazione inesatta |
Art. 8 co. 1 del DLgs. 471/97 |
Integrativa |
Definibile per la circ. 2/2023 |
INTRASTAT |
Art. 11 co. 4 del DLgs. 471/97 | Effettuazione/correzione della comunicazione | Definibile per la circ. 2/2023 |
Comunicazione di dati al Sistema Tessera sanitaria | Art. 3 co. 5-bis del DLgs. 175/2014 | Effettuazione/correzione della comunicazione | Definibile per la circ. 2/2023 |
Dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività | Art. 5 del DLgs. 471/97 | Effettuazione/correzione della comunicazione | Definibile per la circ. 2/2023 |
Comunicazioni finanziarie |
Art. 10 del DLgs. 471/97 | Effettuazione/correzione della comunicazione | Definibile per la circ. 2/2023 |
Violazione sulla fatturazione
senza effetto sulla liquidazione del tributo |
Art. 6 co. 1 ultimo
periodo del DLgs. 471/97 |
Riemissione della fattura ove possibile |
Definibile per la circ. 2/2023 |
Errore operazione non
imponibile/esente/esclusa (senza rilievo sulle dirette) |
Art. 6 co. 2 del DLgs. 471/97 |
Riemissione della fattura ove possibile |
Definibile per la circ. 2/2023 |
Detrazione di un’IVA in eccesso per errore di aliquota | Art. 6 co. 6 del DLgs. 471/97 |
Non necessaria |
Definibile per la circ. 2/2023 |
Reverse charge irregolare |
Art. 6 co. 9-bis.1 e 9-bis.2 del
DLgs. 471/97 |
Non necessaria |
Definibile per la circ. 2/2023 |
Omesso reverse charge |
Art. 6 co. 9-bis del DLgs. 471/97 | Effettuazione dell’inversione contabile | Definibile per la circ. 2/2023 |
Omesso reverse charge (acquisti intracomunitari ed extra UE) | Art. 6 co. 9-bis del DLgs. 471/97 | Effettuazione dell’inversione contabile | Definibile per la circ. 2/2023 |
Violazioni sulla contabilità |
Art. 9 del DLgs. 471/97 |
Integrazione dei registri e, in
generale, rimozione dell’errore o dell’inesattezza |
Definibile per la circ. 2/2023 |
Violazioni in tema di competenza fiscale senza danno per l’Erario | Art. 1 co. 4 del DLgs. 471/97 |
Non necessaria |
Definibile per la circ. 2/2023 |
VERSAMENTI
I versamenti delle somme dovute devono avvenire in due rate di pari importo, scadenti, rispettivamente, il 31.3.2023 e il 31.3.2024.
Il pagamento può anche avvenire in unica soluzione entro il 31.3.2023, ed è stato istituto il codice tributo “TF44”, da indicare nel modello F24: nel campo “Anno di riferimento” va indicato l’anno solare a cui si riferiscono le violazioni.
RIMOZIONE DELLA VIOLAZIONE
La definizione delle violazioni formali presuppone, ai fini del suo perfezionamento, la rimozione della violazione, se conosciute: in tal caso Le violazioni vanno rimosse entro il 31.3.2024.
L’Agenzia delle Entrate, specifica che se il contribuente, “per un giustificato motivo”, non rimuove tutte le violazioni formali oggetto di sanatoria, “la stessa comunque produce effetto se la rimozione avviene entro un termine fissato dall’ufficio dell’Agenzia delle entrate, che non può essere inferiore a trenta giorni.
L’Agenzia delle Entrate, precisa altresì che “la rimozione non va effettuata quando non sia possibile o necessaria avuto riguardo ai profili della violazione formale”.
PROROGA DEI TERMINI DI CONTESTAZIONE
In merito alle violazioni commesse sino al 31.10.2022, oggetto di un processo verbale di constatazione, i termini dell’art. 20 del DLgs. 472/97 sono prorogati di 2 anni.
Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento.