14 Marzo 2023

Sanatoria irregolarità formali

CIRCOLARE

 

Definizione delle irregolarità formali (art. 1 co. 166 ss. della L. 197/2022) – Riepilogo della disciplina e dei chiarimenti

PREMESSA

L’art. 1 co. 166 – 173 della L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023) prevede una sanatoria degli errori e delle irregolarità formali commessi sino al 31.10.2022: il perfezionamento si ha con il versamento degli importi, pari a 200,00 euro per tutte le violazioni commesse in ciascun periodo d’imposta, da eseguirsi in due rate di pari ammontare entro il 31.3.2023 e il 31.3.2024 e con la rimozione dell’irregolarità o l’omissione entro il 31.3.2024.

Le modalità di attuazione e i chiarimenti  sono stati forniti recentemente dall’Agenzia delle Entrate

 

 

Errori sanabili

Violazioni di obblighi di natura formale che non hanno riflesso sulla base imponibile delle imposte sui redditi, IVA e IRAP e sul pagamento di tributi, commesse sino al 31.10.2022
Condizioni Pagamento di 200,00 euro per anno d’imposta e rimozione della violazione
Benefici Estinzione della violazione
Esclusioni Violazioni relative al monitoraggio fiscale
Termini per i versamenti Due rate di pari importo scadenti il 31.3.2023 e il 31.3.2024 Facoltà di versamento in unica soluzione entro il 31.3.2023
Termine per

la regolarizzazione

 

31.3.2024

Pluralità di violazioni Il contribuente può scegliere cosa regolarizzare

 

AMBITO TEMPORALE

Possono essere oggetto di definizione le irregolarità formali commesse sino al 31.10.2022.

VIOLAZIONI OGGETTO DI SANATORIA

In base all’art. 1 co. 166 della L. 197/2022, sono sanabili le “irregolarità, le infrazioni e l’inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta regionale sulle attività produttive e sul pagamento di tali tributi”.

 

Non possono essere sanate le irregolarità commesse in merito al quadro RW, e non possono essere definite le violazioni che in generale incidono sulla determinazione della base imponibile o sul versamento del tributo.

VIOLAZIONI CHE POTREBBERO RIENTRARE NELLA SANATORIA

Nella seguente tabella si riepilogano le principali violazioni che potrebbero rientrare nella definizione in esame, tenendo in considerazione anche quanto precisato con la circ. Agenzia delle Entrate 27.1.2023 n. 2 e indicando in che modo e se occorre regolarizzare materialmente la violazione.

 

 

Sanzione

 

Norma

Rimozione della violazione  

Note

Indicazione dei percipienti nel modello 770 Art. 2 co. 4 del DLgs. 471/97  

Integrativa

 
 

Dichiarazione inesatta

Art. 8 co. 1 del DLgs. 471/97  

Integrativa

Definibile per la circ. 2/2023
 

INTRASTAT

Art. 11 co. 4 del DLgs. 471/97 Effettuazione/correzione della comunicazione Definibile per la circ. 2/2023
Comunicazione di dati al Sistema Tessera sanitaria Art. 3 co. 5-bis del DLgs. 175/2014 Effettuazione/correzione della comunicazione Definibile per la circ. 2/2023
Dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività Art. 5 del DLgs. 471/97 Effettuazione/correzione della comunicazione Definibile per la circ. 2/2023
 

Comunicazioni finanziarie

Art. 10 del DLgs. 471/97 Effettuazione/correzione della comunicazione Definibile per la circ. 2/2023
Violazione sulla fatturazione

senza effetto sulla liquidazione del tributo

Art. 6 co. 1 ultimo

periodo del DLgs. 471/97

 

Riemissione della fattura ove possibile

 

Definibile per la circ. 2/2023

Errore operazione non

imponibile/esente/esclusa (senza rilievo sulle dirette)

 

Art. 6 co. 2 del DLgs. 471/97

 

Riemissione della fattura ove possibile

 

Definibile per la circ. 2/2023

Detrazione di un’IVA in eccesso per errore di aliquota Art. 6 co. 6 del DLgs. 471/97  

Non necessaria

Definibile per la circ. 2/2023
 

Reverse charge irregolare

Art. 6 co. 9-bis.1 e 9-bis.2 del

DLgs. 471/97

 

Non necessaria

 

Definibile per la circ. 2/2023

 

Omesso reverse charge

Art. 6 co. 9-bis del DLgs. 471/97 Effettuazione dell’inversione contabile Definibile per la circ. 2/2023
Omesso reverse charge (acquisti intracomunitari ed extra UE) Art. 6 co. 9-bis del DLgs. 471/97 Effettuazione dell’inversione contabile Definibile per la circ. 2/2023
 

Violazioni sulla contabilità

 

Art. 9 del DLgs. 471/97

Integrazione dei registri e, in

generale, rimozione dell’errore o dell’inesattezza

 

Definibile per la circ. 2/2023

Violazioni in tema di competenza fiscale senza danno per l’Erario Art. 1 co. 4 del DLgs. 471/97  

Non necessaria

Definibile per la circ. 2/2023

 

VERSAMENTI

I versamenti delle somme dovute devono avvenire in due rate di pari importo, scadenti, rispettivamente, il 31.3.2023 e il 31.3.2024.

Il pagamento può anche avvenire in unica soluzione entro il 31.3.2023, ed è stato istituto il codice tributo “TF44”, da indicare nel modello F24: nel campo “Anno di riferimento” va indicato l’anno solare a cui si riferiscono le violazioni.

RIMOZIONE DELLA VIOLAZIONE

La definizione delle violazioni formali presuppone, ai fini del suo perfezionamento, la rimozione della violazione, se conosciute: in tal caso Le violazioni vanno rimosse entro il 31.3.2024.

L’Agenzia delle Entrate, specifica che se il contribuente, “per un giustificato motivo”, non rimuove tutte le violazioni formali oggetto di sanatoria, “la stessa comunque produce effetto se la rimozione avviene entro un termine fissato dall’ufficio dell’Agenzia delle entrate, che non può essere inferiore a trenta giorni.

L’Agenzia delle Entrate,  precisa altresì che “la rimozione non va effettuata quando non sia possibile o necessaria avuto riguardo ai profili della violazione formale”.

PROROGA DEI TERMINI DI CONTESTAZIONE

In merito alle violazioni commesse sino al 31.10.2022, oggetto di un processo verbale di constatazione, i termini dell’art. 20 del DLgs. 472/97 sono prorogati di 2 anni.

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento.