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29 Maggio 2023

Il credito della società non si estingue con la sua cancellazione dal Registro delle imprese

 

La Cassazione, nell’ordinanza n. 13600 , depositata ieri, ha ribadito che, nel caso in cui una società sia cancellata dal Registro delle imprese in pendenza di un giudizio da essa originariamente instaurato, la sua estinzione non estingue anche la pretesa azionata, atteso che, una volta estinta la società , i suoi diritti, non liquidati nel bilancio finale di liquidazione, si trasferiscono in capo ai soci ( cfr . Cass. n. 9464/2020 ).

L’estinzione del credito – ancorché sub iudice – della società cancellata, per contro, può ravvisarsi solo quando sia stata manifestata (anche provocando un comportamento conclusonte) la volontà di rimettere il debito e sempre che il debitore abbia dichiarato, entro un termine congruo, di volerne profittare.

Ciò vale, a maggior ragione, quando la cancellazione della società dal Registro delle imprese sia stata effettuata d’ufficio, ai sensi dell’art . 2490 ultimo comma cc In tal caso, infatti, la mera omissione del deposito dei bilanci di liquidazione per un periodo superiore al triennio non integra una presunzione di rinuncia al credito da parte della società, né può essere qualificata alla stregua di un negozio di remissione del debito.

Secondo la Suprema Corte, infine, a nulla rileva il fatto che la cancellazione della società sia intervenuta in un momento in cui la sentenza che accertava il suo credito non era ancora passata in giudicato; la successione dei soci nel credito della società, infatti, non è condizionata dalla definizione del giudizio avente ad oggetto l’accertamento del credito stesso, considerato che, in caso di interruzione del processo per l’avvenuta estinzione della società, i soci possono comunque proseguirlo o riassumerlo ai sensi dell’art . 110 cpc