16 Giugno 2023

I mini crediti nel quadro RS del Modello Redditi 2023

 

Ai fini della deducibilità della perdita su crediti, il comma 5 dell’art. 101 del TUIR prevede ipotesi in presenza delle quali gli elementi certi e precisi possono considerarsi realizzati, “in ogni caso” quando:

  • il credito è di modesta entità (di importo non superiore a 5.000 euro, per le imprese che abbiano conseguito un volume d’affari o ricavi non inferiore a 100 milioni di euro, e non superiore a 2.500,00 euro, per le altre imprese) ed è decorso un periodo di 6 mesi dalla scadenza del pagamento (c.d. “mini crediti”);
  • o il diritto alla riscossione del credito è prescritto;
  • i crediti sono cancellati dal bilancio in applicazione di corretti principi contabili.

Con riferimento ai c.d. “mini crediti” e ai crediti vantati verso debitori assoggettati alle procedure concorsuali, la deduzione della perdita è ammessa nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando tale imputazione è eseguita in un periodo di imposta successivo a quello in cui, in alternativa:

  • sussistono gli elementi certi e precisi (cioè a quello in cui sono decorsi 6 mesi dalla scadenza);
  • il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale.

La deduzione non è più concessa quando l’imputazione avviene in un periodo d’imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio.

In presenza degli elementi che permettono la deducibilità, le svalutazioni contabili dei crediti di modesta entità scaduti da più di 6 mesi e dei crediti vantati verso debitori assoggettati a procedure concorsuali o assimilate sono deducibili, in alternativa, come:

  • svalutazioni (ex art. 106, comma 1 del TUIR);
  • o perdite su crediti (ex art. 101, comma 5 del TUIR).

Se sono dedotte come perdite, le svalutazioni, deducibili a decorrere dall’esercizio in cui sussistono gli elementi certi e precisi o il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale o a un istituto assimilato (ex art. 101, comma 5 del TUIR) ed eventualmente non dedotte in tali periodi, possono essere dedotte nell’esercizio in cui si provvede alla cancellazione del credito dal bilancio in applicazione dei principi contabili (art. 13, comma 3 del D.Lgs. n. 147/2015).

In pratica, viene consentito al contribuente, senza limiti di decorrenza, di rinviare la deduzione come perdite delle svalutazioni relative ai c.d. “mini-crediti” e ai crediti vantati verso debitori assoggettati a procedure concorsuali e istituti assimilati al momento dell’eliminazione del credito stesso dal bilancio, evitando così la “trasformazione” delle svalutazioni stesse in perdite e i problemi di gestione.