DL 1.3.2022 n. 17 (c.d. decreto “Energia”) – Principali novità
1 Premessa
Con il DL 1.3.2022 n. 17, pubblicato sulla G.U. 1.3.2022 n. 50, sono state emanate disposizioni urgenti in particolare per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale (c.d. decreto “Energia”).
Il DL 17/2022 è entrato in vigore il 2.3.2022, giorno successivo alla sua pubblicazione. Tuttavia, per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.
Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 17/2022.
Il DL 17/2022 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.
2 Aliquota iva del 5% per le somministrazioni di gas metano
L’art. 2 del DL 17/2022 ha esteso, per il secondo trimestre 2022, le agevolazioni in termini di aliquota IVA per le somministrazioni di gas metano, già previste per l’ultimo trimestre 2021 (art. 2 del DL 130/2021) e per il primo trimestre 2022 (art. 1 co. 506 della L. 234/2021).
In particolare, si prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 5%, in via derogatoria rispetto a quanto ordinariamente stabilito, per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022.
Qualora le somministrazioni di gas siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota IVA del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022.
L’aliquota IVA agevolata spetta anche in relazione agli impieghi di gas metano per combustione che fruiscono dell’esenzione dal pagamento dell’accisa o dell’accisa con aliquota ridotta.
Esclusioni
Non beneficiano dell’agevolazione in commento le somministrazioni di gas metano impiegato per autotrazione, nonché quelle di gas metano utilizzato per la produzione di energia elettrica.
3 Credito d’imposta per le imprese energivore
L’art. 4 del DL 17/2022 prevede un credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al DM 21.12.2017.
In particolare, viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022 da tali imprese, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per KWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa.
Il credito d’imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle suddette imprese e autoconsumata nel secondo trimestre 2022. In tal caso:
- l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica;
- il credito d’imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica.
3.1 utilizzo del credito d’imposta
Il credito d’imposta è utilizzabile:
- esclusivamente in compensazione mediante il modello F24;
- senza applicazione dei limiti annui alle compensazioni, di cui all’art. 34 co. 1 della L. 388/2000 e all’art. 1 co. 53 della L. 244/2007.
3.2 Trattamento fiscale
Il credito d’imposta:
- non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell’IRAP;
- non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.
4 Credito d’imposta per le imprese a forte consumo di gas
L’art. 5 del DL 17/2022 introduce un credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale consumato (non per usi termoelettrici) nel secondo trimestre del 2022.
L’agevolazione spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
4.1 utilizzo del credito d’imposta
Il credito d’imposta è utilizzabile:
- esclusivamente in compensazione mediante il modello F24;
- senza applicazione dei limiti annui alle compensazioni, di cui all’art. 34 co. 1 della L. 388/2000 e all’art. 1 co. 53 della L. 244/2007.
4.2 Trattamento fiscale
Il credito d’imposta:
- non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell’IRAP;
- non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.
5 Crediti d’imposta per LE imprese operanti nel settore dell’autotrasporto
L’art. 6 del DL 17/2022 prevede alcuni crediti d’imposta per le imprese operanti nel settore dell’autotrasporto.
Alle imprese esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti è riconosciuto, per il 2022, un credito d’imposta nella misura del 15% del costo di acquisto (al netto dell’IVA) del componente “AdBlue” necessario per la trazione dei mezzi.
Alle imprese esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto a elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto è riconosciuto, per il 2022, un credito d’imposta nella misura del 20% delle spese sostenute (al netto dell’IVA) per l’acquisto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei mezzi.
5.1 utilizzo dei crediti d’imposta
I suddetti crediti d’imposta sono utilizzabili:
- esclusivamente in compensazione mediante il modello F24;
- senza applicazione dei limiti annui alle compensazioni, di cui all’art. 34 co. 1 della L. 388/2000 e all’art. 1 co. 53 della L. 244/2007.
5.2 Trattamento fiscale
I suddetti crediti d’imposta:
- non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell’IRAP;
- non rilevano ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.
- cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.
- in capo agli intermediari finanziari, le rettifiche e le riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo;
- in capo alle imprese di assicurazione, le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili a crediti nei confronti degli assicurati iscritti in bilancio a tale titolo.