Criptovalute – Disciplina fiscale
Il DM 13.1.2022 ha istituito il registro degli operatori in criptovalute che prevede specifici obblighi di registrazione e di comunicazione alle autorità italiane.
Tale obbligo renderà verosimilmente più agevoli e frequenti i controlli sull’utilizzo delle criptovalute da parte dei contribuenti residenti.
Dal punto di vista delle imposte sui redditi, la controversa equiparazione delle criptovalute alle valute estere consente l’applicazione delle regole previste dall’art. 67 del TUIR. Pertanto, le cessioni a pronti di criptovalute non dovrebbero generare redditi imponibili, salvo nel caso in cui la valuta ceduta derivi da prelievi da portafogli elettronici (wallet) per i quali la giacenza media superi un controvalore di 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi continuativi nel periodo d’imposta (art. 67 co. 1 lett. c-ter) del TUIR).
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ritiene che devono compilare il quadro RW ex art. 4 del DL 167/90 le persone fisiche residenti che detengono valute virtuali (c.d. “criptovalute”) in parte su wallet presso un exchange estero e in parte in un “hardware wallet” e in un “desktop wallet” con disponibilità diretta di chiave privata (da ultimo, si veda la risposta interpello Agenzia delle Entrate 24.11.2021 n. 788).