foto1
2 Agosto 2023

 

ADEGUATO ASSETTO ORGANIZZATIVO, AMMINISTRATIVO E CONTABILE

Nel corso del 2022 è entrato in vigore il 15 luglio 2022 il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) che ha sostituito la legge fallimentare.

Negli anni il Codice è stato interessato da diversi interventi legislativi e diverse modifiche, con alcuni aspetti tecnici e novità riguardano anche le imprese che non sono in stato di crisi.

In particolare, la principale novità per le imprese che non sono ancora in crisi è rappresentata dall’obbligo:

  • per l’imprenditore individuale di «adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte»;
  • per l’imprenditore collettivo (società ed enti) di adottare

«un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell’art. 2086 del codice civile,

ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative».

Ai fini della previsione dell’emersione della crisi d’impresa, le misure idonee e gli adeguati assetti d’impresa di cui sopra, devono consentire di:

a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore;

  1. b) verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendalealmeno per i dodici mesi successivi e rilevarne i segnali.
  2. c) ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test praticoper la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all’art. 13, al comma 2” del Codice.

La norma precisa altresì che costituiscono segnali per la previsione dell’emersione della crisi:

“a) l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;

  1. b) l’esistenza di debiti verso fornitoriscaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
  2. c) l’esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziariche siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;
  3. d) l’esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall’art. 25-novies, comma 1″, nei confronti di creditori pubblici qualificati (Inps, Inail, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-Riscossione).

Alle imprese viene chiesto di attivare adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, in base alla natura e dimensione dell’impresa: l’assetto risulta adeguato laddove permetta la tempestiva rilevazione dell’eventuale stato di crisi, nonché l’adozione e l’attuazione di misure volte al suo superamento.

ATTENZIONE: La nuova formulazione dell’ 2476 del Codice Civile ha aggiunto alle tradizionali forme di responsabilità degli amministratori di S.r.l. (verso la società, con azione da parte dei soci, nonché verso il terzo o il singolo socio in caso di danni diretti causati da atti dolosi o colposi), la responsabilità verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale.

L’amministratore di una S.r.l. rischia quindi il proprio intero patrimonio personale se non ha adottato tutti gli strumenti necessari per la conservazione del patrimonio sociale.

Le aziende non sono immuni da rischi, soprattutto in un contesto sempre più mutevole ed incerto come quello che sta caratterizzando gli ultimi anni (globalizzazione, pandemia, guerre etc).

In questo scenario, quindi, l’impresa deve identificare dei parametri (es. indici e margini di bilancio) in grado di misurare lo stato di salute dell’impresa. Tali indicatori si calcolano generalmente su dati consuntivi e ciò comporta l’esigenza di disporre di situazioni contabili periodiche per poter effettuare i calcoli e la loro interpretazione.

La predisposizione di “bilanci periodici” dovrà quindi diventare uno “standard” al fine di definire unadeguato assetto in grado di calcolare indici e margini e comprendere quindi lo stato di salute dell’impresa.

L’obiettivo è cercare di evitare che l’emergere di una crisi sia percepito troppo in ritardo, ma non solo. Attraverso la redazione di situazioni periodiche si potranno altresì ottenere informazioni rilevanti in merito alla gestione e strategie di impresa.

Non è previsto un modello obbligatorio e specifico per la predisposizione di un assetto adeguato, lasciando libero arbitrio alla valutazione discrezionale da parte degli imprenditori, ma lo studio ha elaborato schemi di reportistica periodica che non solo permetterà alle imprese di adeguarsi ai nuovi “standard”, con il calcolo degli indici e dei margini richiesti dalla normativa e conformandosi così alle disposizioni del nuovo codice, ma costituirà anche un importante strumento di controllo dell’andamento gestionale, di ausilio all’adozione di scelte strategiche.

L’utilizzo di report periodici è indispensabile  in presenza di un organo di controllo o revisore, il quale avrà il compito di vigilare sulla presenza di un adeguato assetto e sull’andamento degli indicatori, qualora invece l’organo di controllo non sia stato istituito perché non previsto dai limiti dimensionali, sarà ancora più prezioso il supporto di uno strumento di monitoraggio dell’adeguato assetto organizzativo amministrativo e contabile.

Rispettare la norma conduce a un duplice vantaggio:

  • consente a imprenditori e amministratori di società di evitare (o attenuare) responsabilità personali
  • attua una serie di elementi indispensabili per lo sviluppo del business dell’impresa.

La funzionalità di adeguati assetti volti alla tempestiva emersione dello stato di crisi viene peraltro premiata dalle misure previste dall’art. 25 del Codice della crisi, in quanto il poterne beneficiare è subordinato alla iniziativa tempestiva dell’organo amministrativo.