Riforma-delle-sanzioni-fiscali-penali-e-amministrative-Dossier-Studio-Tramontelli
5 Giugno 2026

Responsabilità del commercialista e concorso nelle violazioni fiscali: cosa cambia dopo le ordinanze della Cassazione del 2026.

 

 

Negli ultimi mesi alcune recenti pronunce della Corte di Cassazione hanno riacceso il dibattito sulla responsabilità del commercialista nelle violazioni tributarie commesse dai propri clienti.

Il tema è particolarmente delicato perché riguarda la possibilità di applicare al professionista le sanzioni tributarie previste per il contribuente, sulla base dell’art. 9 del D.Lgs. 472/1997, che disciplina il concorso di persone nella violazione fiscale.

Cosa ha detto la Cassazione

Con una serie di ordinanze emanate nel 2026, la Corte ha affermato che il professionista può essere chiamato a rispondere a titolo di concorso quando il suo comportamento abbia reso possibile o abbia agevolato la commissione della violazione tributaria.

Particolarmente significativa è la posizione espressa nei confronti del commercialista che:

· tiene la contabilità della società;

· trasmette telematicamente le dichiarazioni fiscali;

· non effettua controlli adeguati sulla coerenza tra scritture contabili, dichiarazione e normativa fiscale.

Secondo la Cassazione, il professionista non può limitarsi ad un ruolo meramente esecutivo, ma deve operare con la diligenza qualificata richiesta dalla propria professione.

Non solo dichiarazioni fiscali

L’orientamento della Corte non riguarda esclusivamente la trasmissione delle dichiarazioni.

Una successiva ordinanza ha infatti esteso il principio anche ai professionisti che non tengono la contabilità ma che partecipano comunque alla predisposizione o trasmissione degli adempimenti fiscali, qualora il loro comportamento abbia concretamente favorito la violazione.

Ancora più rilevante è il tema del visto di conformità.

La Cassazione ha affermato che il professionista che rilascia un visto di conformità non può limitarsi ad una verifica puramente documentale, ma deve svolgere controlli sostanziali sull’effettiva esistenza dei crediti o dei presupposti dichiarati dal contribuente. In caso contrario potrebbe essere chiamato a rispondere insieme al cliente delle conseguenze fiscali derivanti dall’irregolarità riscontrata.

Le preoccupazioni della categoria

Le pronunce hanno generato forte preoccupazione tra i professionisti.

Il rischio evidenziato dalle associazioni di categoria è che tali principi possano essere interpretati in modo estensivo, trasformando il commercialista in una sorta di garante assoluto della correttezza fiscale del cliente.

Una simile impostazione potrebbe esporre i professionisti a contestazioni anche in situazioni nelle quali essi abbiano operato correttamente, sulla base delle informazioni e dei documenti ricevuti dal contribuente.

La proposta di AIDC

Per superare l’incertezza interpretativa, AIDC propone un intervento legislativo di interpretazione autentica che delimiti con precisione quando possa configurarsi il concorso del professionista.

Secondo la proposta:

· la mera trasmissione telematica delle dichiarazioni non dovrebbe essere sufficiente a generare responsabilità;

· la predisposizione delle dichiarazioni sulla base della documentazione fornita dal cliente non dovrebbe costituire, di per sé, una condotta sanzionabile;

· la tenuta della contabilità e l’attività ordinaria di consulenza non dovrebbero automaticamente integrare il concorso nella violazione.

La responsabilità dovrebbe invece essere limitata ai casi in cui l’Amministrazione finanziaria dimostri in modo specifico:

· una condotta attiva o omissiva ulteriore rispetto alla normale esecuzione dell’incarico;

· la consapevolezza del professionista rispetto alla violazione;

· l’esistenza di un concreto contributo causale alla realizzazione o all’occultamento dell’illecito fiscale.

Considerazioni finali

La questione assume un’importanza strategica per tutti gli studi professionali.

Da un lato è necessario contrastare efficacemente le ipotesi di partecipazione consapevole del professionista a fenomeni evasivi o fraudolenti; dall’altro occorre evitare che l’ordinaria attività di assistenza fiscale venga esposta a responsabilità eccessivamente ampie e difficilmente prevedibili.

In attesa di eventuali interventi normativi o di ulteriori chiarimenti giurisprudenziali, appare sempre più importante documentare adeguatamente le attività svolte, formalizzare gli incarichi professionali e conservare evidenza delle verifiche effettuate nell’ambito dell’assistenza prestata ai clienti.