Negli ultimi mesi si è diffusa, anche sulla stampa generalista, la notizia dell’introduzione di una nuova “società europea” costituibile online, in pochi giorni e con capitale minimo simbolico. Il riferimento è alla proposta della Commissione europea comunemente definita EU Inc. o “28° regime”.
L’interesse suscitato è comprensibile: si parla di semplificazione, riduzione dei costi e accesso uniforme al mercato unico. Tuttavia, come spesso accade in fase iniziale, la narrazione mediatica rischia di generare equivoci, soprattutto sul piano fiscale e operativo.
Il presente contributo intende chiarire, con approccio tecnico, lo stato dell’arte e le implicazioni concrete per imprese e professionisti.
- La proposta della Commissione europea
Nel marzo 2026 la Commissione europea ha presentato una proposta normativa finalizzata a introdurre una nuova forma societaria standardizzata a livello UE, pensata in particolare per startup e PMI innovative.
L’obiettivo è quello di superare la frammentazione normativa tra ordinamenti nazionali, introducendo un modello societario uniforme che consenta:
- costituzione interamente digitale;
- tempistiche rapide (nell’ordine di pochi giorni);
- costi amministrativi contenuti;
- riconoscimento giuridico in tutti gli Stati membri.
Il progetto si inserisce nel più ampio disegno di rafforzamento del mercato unico e di riduzione degli ostacoli burocratici alle attività transfrontaliere.
- Stato attuale: misura non ancora operativa
È essenziale chiarire che, allo stato attuale, la EU Inc. non è una forma societaria disponibile.
La proposta della Commissione deve infatti seguire il consueto iter legislativo europeo, che prevede:
- esame e approvazione da parte del Parlamento europeo;
- approvazione del Consiglio dell’Unione europea;
- eventuale recepimento o coordinamento con le normative nazionali.
Solo al termine di tale processo sarà possibile valutare tempi e modalità di effettiva entrata in vigore, verosimilmente non prima del 2027.
- Il punto centrale: nessun nuovo regime fiscale europeo
Uno degli equivoci più diffusi riguarda il presunto vantaggio fiscale della nuova società europea.
È opportuno precisare che la proposta non introduce alcun regime fiscale uniforme a livello UE.
In particolare:
- la tassazione delle società resta disciplinata dai singoli ordinamenti nazionali;
- continueranno ad applicarsi le imposte vigenti nel Paese in cui la società è fiscalmente residente o opera stabilmente;
- non è prevista alcuna “flat tax europea” né una aliquota unica.
Pertanto, una società costituita secondo il modello EU Inc. continuerà, ad esempio, ad essere soggetta in Italia a IRES e IRAP, ovvero alle imposte del diverso Stato in cui stabilisce la propria residenza fiscale.
- Profili di effettiva innovazione
Pur in assenza di vantaggi fiscali diretti, la proposta presenta elementi di interesse sul piano operativo e giuridico:
- standardizzazione: un unico modello societario valido in tutta l’Unione;
- digitalizzazione: costituzione e gestione interamente online;
- riduzione dei costi amministrativi: minore dipendenza da procedure nazionali eterogenee;
- facilitazione degli investimenti: maggiore comprensibilità per investitori internazionali.
Tali aspetti potrebbero incidere in modo significativo soprattutto nei contesti ad alta vocazione transfrontaliera.
- Limiti e profili da monitorare
Accanto ai potenziali benefici, restano alcuni elementi di criticità che richiederanno approfondimento in sede applicativa:
- coordinamento con le normative nazionali in materia di diritto societario;
- disciplina della residenza fiscale e dei criteri di collegamento;
- interazione con il diritto del lavoro e con i sistemi previdenziali;
- eventuali obblighi di presenza o operatività reale nei singoli Stati.
Si tratta di profili che incideranno concretamente sulla convenienza e sull’utilizzo effettivo dello strumento.
- Considerazioni conclusive
La cosiddetta “EU Inc.” rappresenta, allo stato, un progetto di armonizzazione societaria europea ancora in fase embrionale.
Le semplificazioni prospettate appaiono rilevanti sotto il profilo amministrativo e organizzativo, ma non devono essere interpretate come un intervento di natura fiscale.
Per imprese e professionisti, pertanto, le scelte attuali in materia di forma giuridica (società di capitali, ditte individuali, regimi agevolati) continuano a dover essere valutate sulla base della normativa vigente, senza anticipare effetti che, ad oggi, non sono ancora operativi.
Lo Studio continuerà a monitorare l’evoluzione del quadro normativo europeo, fornendo aggiornamenti tempestivi non appena la proposta assumerà contorni definitivi e applicativi.
Studio Giola – Ascione









