Il Decreto Omnibus (D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148) modifica la disciplina relativa alla determinazione del fringe benefit delle auto aziendali concesse in uso promiscuo, ampliando gli elementi che incidono sul valore imponibile. Le novità riguardano, in particolare, gli optional e gli allestimenti del veicolo, finora non espressamente considerati dalla normativa.
L’art. 2 del Decreto conferma innanzitutto il criterio convenzionale basato su una percorrenza annua di 15.000 chilometri, valorizzata sulla base del costo chilometrico individuato dalle tabelle ACI. Restano inoltre ferme le percentuali introdotte dalla Legge di Bilancio 2025, pari al 50%, al 20% o al 10%, a seconda della tipologia di alimentazione del veicolo.
Viene, invece, modificata la disciplina transitoria. La clausola di salvaguardia viene estesa alle vetture ordinate entro il 31 dicembre 2024 e assegnate in uso promiscuo entro il 31 dicembre 2025, in luogo del precedente termine del 30 giugno 2025.
Le nuove maggiorazioni del fringe benefit
Una delle novità più significative riguarda l’introduzione di due specifiche maggiorazioni del valore convenzionale.
La prima interessa i veicoli meno recenti: dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della prima immatricolazione, il fringe benefit determinato secondo le regole ordinarie viene incrementato del 50%.
La seconda riguarda invece accessori e allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI e non acquistati direttamente dal dipendente. In presenza di tali optional, il valore del fringe benefit viene maggiorato del 5% già dal primo anno di assegnazione del veicolo.
La nuova disciplina attribuisce, inoltre, rilevanza alle somme addebitate al lavoratore per accessori e allestimenti dell’auto. In base al nuovo art. 51, comma 4, lett. a), del TUIR, tali importi vengono sottratti dal valore convenzionale utilizzato per determinare il fringe benefit.
Superata la precedente posizione dell’Agenzia delle Entrate
La modifica normativa supera così l’interpretazione espressa dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 233/E del 2025. Sulla base della disciplina precedente, l’Amministrazione finanziaria aveva escluso la possibilità di sottrarre dal fringe benefit le somme trattenute al dipendente in relazione agli optional da lui scelti.
Questa impostazione risultava penalizzante per il lavoratore, poiché la somma relativa agli accessori veniva trattenuta dalla retribuzione netta senza poter essere portata a riduzione del valore imponibile del beneficio.
La posizione dell’Amministrazione era fondata sul cosiddetto principio di simmetria: alla mancata imposizione del maggior valore dell’auto derivante dagli optional corrispondeva l’irrilevanza, ai fini della determinazione del fringe benefit, delle somme trattenute al dipendente.
Con l’intervento correttivo il meccanismo cambia. Quando gli optional non sono acquistati direttamente dal lavoratore, il valore convenzionale del fringe benefit è aumentato forfettariamente del 5%; allo stesso tempo, le somme eventualmente trattenute al dipendente per accessori e allestimenti sono scomputate analiticamente dal valore del benefit.
In sintesi:
| Scenario | Effetto sul fringe benefit |
|---|---|
| Optional aggiunti dall’azienda e non compresi nelle tabelle ACI | Maggiorazione del 5% del valore convenzionale determinato sulla base delle tabelle ACI |
| Optional acquistati direttamente dal dipendente | Nessuna maggiorazione del valore convenzionale |
| Somme addebitate al dipendente per optional e allestimenti | Riduzione del fringe benefit per l’importo addebitato |
| Veicolo oltre il periodo previsto dalla norma rispetto alla prima immatricolazione | Maggiorazione del 50% del valore del fringe benefit |









