Il Decreto Omnibus introduce una serie di interventi in materia di determinazione del reddito d’impresa, con l’intento di ridurre ulteriormente le differenze tra valori di bilancio e valori fiscali. In particolare, l’art. 5 del D.Lgs. n. 148/2026 modifica diverse disposizioni del TUIR, consolidando il principio secondo cui la determinazione dell’imponibile fiscale deriva dal risultato economico risultante dal conto economico.
Le modifiche interessano soprattutto il trattamento di obbligazioni, stock option, attività immateriali e contributi pubblici.
Svalutazione delle obbligazioni
Una delle principali novità riguarda il regime fiscale delle obbligazioni. Con riferimento ai titoli iscritti nell’attivo circolante, le svalutazioni rilevate in bilancio nel rispetto dei corretti principi contabili, sia da parte dei soggetti OIC sia dei soggetti IAS/IFRS, diventano integralmente rilevanti ai fini fiscali.
Viene quindi meno il precedente limite costituito dal cosiddetto “floor fiscale”, con un maggiore allineamento tra il valore contabile e quello riconosciuto fiscalmente.
Diverso è il trattamento previsto per le obbligazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie. In questo caso, le eventuali minusvalenze acquistano rilevanza fiscale esclusivamente al momento del loro realizzo, secondo quanto previsto dall’art. 86 del TUIR, ad esempio in occasione della cessione del titolo o della sua fuoriuscita dal patrimonio dell’impresa.
Tale disciplina riguarda sia i soggetti che adottano i principi OIC sia quelli che applicano gli IAS/IFRS e trova applicazione anche alle quote di OICR fiscalmente equiparate alle obbligazioni.
Stock option
Il Decreto stabilizza inoltre la disciplina relativa alla deducibilità dei costi connessi ai piani di stock option e, più in generale, alle operazioni con pagamento basato su azioni.
La deduzione fiscale dei relativi oneri avviene nel momento in cui gli strumenti vengono effettivamente attribuiti ai beneficiari e in misura corrispondente alle opzioni concretamente esercitate. Di conseguenza, non assume rilievo fiscale il momento in cui viene assegnato il diritto, ossia la cosiddetta grant date.
Per i piani regolati per cassa (cash settled), invece, assume rilevanza il momento in cui viene estinta la relativa passività.
Sul versante IRAP continuano, tuttavia, ad assumere rilievo le imputazioni effettuate contabilmente. Ciò può determinare una differenza temporale rispetto alla determinazione della base imponibile IRES.
Le nuove disposizioni trovano applicazione per le operazioni deliberate a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e, quindi, dal 2026 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare.
Avviamento, marchi e attività immateriali a vita utile indefinita
Per i soggetti IAS/IFRS, la possibilità di dedurre fiscalmente avviamento, marchi e altre attività immateriali caratterizzate da una vita utile indefinita viene generalmente subordinata alla rilevazione di un costo nel conto economico, fermo restando il limite massimo annuale pari a un diciottesimo del relativo valore.
La normativa contempla comunque specifiche eccezioni, in particolare per determinate operazioni infragruppo e per le fattispecie interessate dall’entry tax.
Dal punto di vista temporale, la nuova disciplina riguarda l’avviamento e le attività immateriali a vita utile indefinita iscritti a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.
Le medesime disposizioni si applicano inoltre ai maggiori valori fiscalmente riconosciuti derivanti da operazioni realizzate a partire dallo stesso periodo d’imposta.
Contributi pubblici destinati a studi e ricerche
Un ulteriore intervento riguarda i contributi pubblici concessi per finanziare attività di studio e ricerca, per i quali viene ripristinata l’applicazione delle regole ordinarie basate sul principio di competenza e sulla natura del contributo. Viene pertanto superato il precedente meccanismo di tassazione automatica secondo il criterio di cassa.
A partire dai bilanci 2026, i contributi riferiti a costi sostenuti per studi e ricerche possono essere ricondotti, sotto il profilo contabile, a due principali categorie.
I contributi in conto esercizio sono quelli destinati a finanziare spese di ricerca imputate direttamente tra i costi dell’esercizio. In tale ipotesi, il contributo partecipa alla formazione del reddito secondo il principio di competenza.
I contributi commisurati al costo delle immobilizzazioni, invece, riguardano le somme concesse in relazione a spese di sviluppo che vengono capitalizzate e iscritte nell’attivo patrimoniale.
Alla luce delle nuove disposizioni, le imprese saranno quindi chiamate a riesaminare gli eventuali disallineamenti ancora esistenti tra valori contabili e fiscali e ad adeguare conseguentemente i prospetti utilizzati per il raccordo tra il risultato di bilancio e i dati riportati nella dichiarazione dei redditi.









