BILANCIO
Bilanci 2025: nuovi limiti dimensionali per bilancio abbreviato, micro-imprese ed esonero dal consolidato
Il recepimento della Direttiva delegata (UE) 2023/2775 ad opera del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125 ha comportato, mediante modifica delle disposizioni codicistiche e del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, un rilevante incremento delle soglie dimensionali rilevanti ai fini della redazione del bilancio d’esercizio e consolidato.
Ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 125/2024, i nuovi limiti trovano applicazione già per gli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2024 e, conseguentemente, risultano pienamente operativi anche con riferimento ai bilanci relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025.
- Bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.)
Ai sensi dell’art. 2435-bis c.c., come modificato dal D.Lgs. n. 125/2024, possono redigere il bilancio in forma abbreviata le società che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati e che, nel primo esercizio ovvero per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: euro 5.500.000;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: euro 11.000.000;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.
Resta fermo che la verifica dei limiti deve essere effettuata in coerenza con quanto previsto dall’art. 2423 ss. c.c., tenendo conto dei criteri di valutazione civilistici.
- Bilancio delle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.)
L’art. 2435-ter c.c., anch’esso oggetto di aggiornamento per effetto del D.Lgs. n. 125/2024, consente alle società che non superano, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti di avvalersi del regime delle micro-imprese:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: euro 220.000;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: euro 440.000;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.
In presenza dei requisiti, trovano applicazione le semplificazioni previste dal comma 2 del citato art. 2435-ter c.c., tra cui l’esonero dalla redazione della nota integrativa e della relazione sulla gestione, a condizione che le informazioni richieste dall’art. 2427, nn. 9) e 16), c.c. siano riportate in calce allo stato patrimoniale.
- Esonero dall’obbligo di bilancio consolidato (artt. 25 e 27 D.Lgs. n. 127/1991)
Ai sensi dell’art. 27, comma 1, del D.Lgs. n. 127/1991, come modificato dal D.Lgs. n. 125/2024, non sono tenute alla redazione del bilancio consolidato le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:
su base consolidata (al netto delle elisioni infragruppo):
- totale attivo: euro 25.000.000;
- ricavi: euro 50.000.000;
- dipendenti medi: 250 unità.
su base aggregata (valori lordi):
- totale attivo: euro 30.000.000;
- ricavi: euro 60.000.000.
Resta fermo quanto disposto dall’art. 27, comma 3, del D.Lgs. n. 127/1991, secondo cui l’esonero non opera qualora una delle imprese incluse nel perimetro di consolidamento sia qualificabile come ente di interesse pubblico ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n. 39/2010 (ad esempio, società con titoli quotati).
- Regola dei “due esercizi” e prima applicazione
In base ai principi generali di cui agli artt. 2435-bis, comma 1, e 2435-ter c.c., nonché all’art. 27 del D.Lgs. n. 127/1991, il superamento o il mancato superamento dei limiti dimensionali deve essere verificato con riferimento a due esercizi consecutivi.
In sede di prima applicazione dei nuovi limiti, la dottrina prevalente (cfr. anche orientamenti Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili) ritiene che, ai fini dell’individuazione del regime applicabile al bilancio 2025, debbano essere considerati i dati relativi agli esercizi 2024 e 2025, già determinati sulla base delle nuove soglie.
Ne consegue che una società che abbia superato i precedenti limiti nell’esercizio 2023, ma che rientri nei nuovi parametri negli esercizi 2024 e 2025, può accedere sin da subito, per il bilancio 2025, ai regimi semplificati (bilancio abbreviato o micro-impresa), ovvero beneficiare dell’esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato, ricorrendone i presupposti.









