La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza causa C-223/25, ha chiarito che la cessione di un credito commerciale non comporta il trasferimento del diritto di emettere la nota di variazione IVA in caso di successiva inesigibilità del credito.
Il principio affermato
Qualora un credito venga ceduto a terzi e successivamente il debitore non provveda al pagamento (ad esempio a seguito della chiusura infruttuosa di una procedura concorsuale), il diritto di recuperare l’IVA mediante emissione della nota di variazione ex art. 26 del DPR 633/1972 spetta esclusivamente al soggetto che ha effettuato l’operazione originaria.
Secondo i giudici europei, infatti, il diritto alla riduzione della base imponibile IVA è strettamente collegato alla posizione fiscale del soggetto passivo che ha generato l’operazione imponibile e non segue le vicende circolatorie del credito.
Il caso esaminato
La controversia riguardava un credito ceduto nell’ambito di un rapporto di appalto e subappalto. Dopo la cessione, il debitore è stato dichiarato fallito e il credito è divenuto definitivamente inesigibile. Il cessionario aveva emesso una nota di variazione per recuperare l’IVA relativa al credito non incassato, ma l’Amministrazione finanziaria aveva negato tale possibilità. La Corte UE ha confermato la correttezza di tale impostazione.
Implicazioni operative
La pronuncia conferma che:
- la cessione del credito trasferisce il diritto di credito, ma non i diritti fiscali connessi all’operazione originaria;
- il cessionario del credito non può emettere la nota di variazione IVA;
- il recupero dell’imposta rimane riservato al cedente originario, anche in presenza di cessioni pro-soluto o pro-solvendo;
- è necessario un adeguato scambio informativo tra cedente e cessionario qualora intervengano procedure concorsuali o situazioni di inesigibilità del credito.
Schema riepilogativo
| Situazione | Soggetto legittimato all’emissione della nota di variazione |
| Credito non ceduto | Cedente/Fornitore originario |
| Credito ceduto pro-soluto | Cedente originario |
| Credito ceduto pro-solvendo | Cedente originario |
| Cessionario del credito | Non legittimato |
| Credito divenuto inesigibile dopo procedura concorsuale | Cedente originario |
Considerazioni finali
La sentenza si pone in linea con l’orientamento già espresso dall’Agenzia delle Entrate (risposta a interpello n. 91/2019) e impone particolare attenzione alle imprese che ricorrono abitualmente alla cessione dei crediti commerciali. In presenza di procedure concorsuali del debitore, sarà infatti necessario verificare tempestivamente chi sia il soggetto legittimato ad esercitare il diritto al recupero dell’IVA, evitando comportamenti che possano compromettere la detrazione dell’imposta.









