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13 Aprile 2026

Nuove società EU Inc. e “28° regime europeo”: cosa c’è di vero e cosa cambia davvero per imprese e professionisti

Negli ultimi mesi si è diffusa, anche sulla stampa generalista, la notizia dell’introduzione di una nuova “società europea” costituibile online, in pochi giorni e con capitale minimo simbolico. Il riferimento è alla proposta della Commissione europea comunemente definita EU Inc. o “28° regime”.

L’interesse suscitato è comprensibile: si parla di semplificazione, riduzione dei costi e accesso uniforme al mercato unico. Tuttavia, come spesso accade in fase iniziale, la narrazione mediatica rischia di generare equivoci, soprattutto sul piano fiscale e operativo.

Il presente contributo intende chiarire, con approccio tecnico, lo stato dell’arte e le implicazioni concrete per imprese e professionisti.

  1. La proposta della Commissione europea

Nel marzo 2026 la Commissione europea ha presentato una proposta normativa finalizzata a introdurre una nuova forma societaria standardizzata a livello UE, pensata in particolare per startup e PMI innovative.

L’obiettivo è quello di superare la frammentazione normativa tra ordinamenti nazionali, introducendo un modello societario uniforme che consenta:

  • costituzione interamente digitale;
  • tempistiche rapide (nell’ordine di pochi giorni);
  • costi amministrativi contenuti;
  • riconoscimento giuridico in tutti gli Stati membri.

Il progetto si inserisce nel più ampio disegno di rafforzamento del mercato unico e di riduzione degli ostacoli burocratici alle attività transfrontaliere.

  1. Stato attuale: misura non ancora operativa

È essenziale chiarire che, allo stato attuale, la EU Inc. non è una forma societaria disponibile.

La proposta della Commissione deve infatti seguire il consueto iter legislativo europeo, che prevede:

  • esame e approvazione da parte del Parlamento europeo;
  • approvazione del Consiglio dell’Unione europea;
  • eventuale recepimento o coordinamento con le normative nazionali.

Solo al termine di tale processo sarà possibile valutare tempi e modalità di effettiva entrata in vigore, verosimilmente non prima del 2027.

  1. Il punto centrale: nessun nuovo regime fiscale europeo

Uno degli equivoci più diffusi riguarda il presunto vantaggio fiscale della nuova società europea.

È opportuno precisare che la proposta non introduce alcun regime fiscale uniforme a livello UE.

In particolare:

  • la tassazione delle società resta disciplinata dai singoli ordinamenti nazionali;
  • continueranno ad applicarsi le imposte vigenti nel Paese in cui la società è fiscalmente residente o opera stabilmente;
  • non è prevista alcuna “flat tax europea” né una aliquota unica.

Pertanto, una società costituita secondo il modello EU Inc. continuerà, ad esempio, ad essere soggetta in Italia a IRES e IRAP, ovvero alle imposte del diverso Stato in cui stabilisce la propria residenza fiscale.

  1. Profili di effettiva innovazione

Pur in assenza di vantaggi fiscali diretti, la proposta presenta elementi di interesse sul piano operativo e giuridico:

  • standardizzazione: un unico modello societario valido in tutta l’Unione;
  • digitalizzazione: costituzione e gestione interamente online;
  • riduzione dei costi amministrativi: minore dipendenza da procedure nazionali eterogenee;
  • facilitazione degli investimenti: maggiore comprensibilità per investitori internazionali.

Tali aspetti potrebbero incidere in modo significativo soprattutto nei contesti ad alta vocazione transfrontaliera.

  1. Limiti e profili da monitorare

Accanto ai potenziali benefici, restano alcuni elementi di criticità che richiederanno approfondimento in sede applicativa:

  • coordinamento con le normative nazionali in materia di diritto societario;
  • disciplina della residenza fiscale e dei criteri di collegamento;
  • interazione con il diritto del lavoro e con i sistemi previdenziali;
  • eventuali obblighi di presenza o operatività reale nei singoli Stati.

Si tratta di profili che incideranno concretamente sulla convenienza e sull’utilizzo effettivo dello strumento.

  1. Considerazioni conclusive

La cosiddetta “EU Inc.” rappresenta, allo stato, un progetto di armonizzazione societaria europea ancora in fase embrionale.

Le semplificazioni prospettate appaiono rilevanti sotto il profilo amministrativo e organizzativo, ma non devono essere interpretate come un intervento di natura fiscale.

Per imprese e professionisti, pertanto, le scelte attuali in materia di forma giuridica (società di capitali, ditte individuali, regimi agevolati) continuano a dover essere valutate sulla base della normativa vigente, senza anticipare effetti che, ad oggi, non sono ancora operativi.

Lo Studio continuerà a monitorare l’evoluzione del quadro normativo europeo, fornendo aggiornamenti tempestivi non appena la proposta assumerà contorni definitivi e applicativi.

Studio Giola – Ascione