La Legge di Bilancio 2026 interviene in modo significativo sulla disciplina fiscale delle plusvalenze relative ai beni strumentali, modificando – con decorrenza dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 – il regime previsto dall’art. 86 del TUIR.
In particolare, l’art. 1, comma 42, della citata legge elimina, in via generale, la possibilità di rateizzazione delle plusvalenze realizzate su beni strumentali materiali e immateriali, qualora non rientranti nel regime di participation exemption di cui all’art. 87 del TUIR. Viene così superata la previgente disciplina contenuta nell’art. 86, comma 4, del TUIR, che consentiva – in presenza di un periodo minimo di possesso pari a tre anni – la tassazione della plusvalenza in quote costanti nell’esercizio di realizzo e nei successivi, ma non oltre il quarto.
A decorrere dal 2026, pertanto, tali componenti positivi concorrono integralmente alla formazione del reddito d’impresa nell’esercizio di realizzo, secondo il principio di competenza di cui all’art. 109 del TUIR, senza più possibilità di differimento del prelievo.
La riforma si inserisce in un più ampio intervento di razionalizzazione del sistema, volto a eliminare regimi derogatori stratificatisi nel tempo e ad allineare il momento impositivo alla manifestazione finanziaria dell’operazione.
Ambiti di deroga
Restano tuttavia ferme alcune ipotesi in cui è ancora ammessa la rateizzazione della plusvalenza, in ragione della specificità economico-giuridica delle operazioni interessate:
- Cessione d’azienda o di ramo d’azienda
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del TUIR, come coordinato con la nuova disciplina, continua ad applicarsi la facoltà di rateizzazione qualora l’azienda o il ramo ceduto sia stato posseduto per un periodo non inferiore a tre anni. - Società sportive professionistiche
Permane il regime di favore per le plusvalenze derivanti dalla cessione dei diritti alle prestazioni sportive degli atleti, limitatamente alla quota riferibile ai corrispettivi in denaro, purché il diritto sia stato posseduto per almeno due anni, in linea con la disciplina speciale di settore. - Operazioni di sale and lease back
Non risultano incise le disposizioni civilistiche di cui all’art. 2425-bis c.c., le quali impongono la rilevazione della plusvalenza lungo la durata del contratto di leasing. Tale criterio continua a riflettersi anche sul piano fiscale, in virtù del principio di derivazione rafforzata di cui all’art. 83 del TUIR per i soggetti IAS adopter e, più in generale, del collegamento tra risultato civilistico e imponibile.
Decorrenza
Sotto il profilo temporale, la nuova disciplina si applica alle plusvalenze realizzate a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (ossia, per i soggetti “solari”, dal 1° gennaio 2026).
Disciplina degli acconti
Il successivo comma 43 dell’art. 1 della Legge n. 199/2025 introduce una specifica regola per la determinazione degli acconti nel primo periodo di applicazione della riforma. In particolare, viene stabilito che:
- gli acconti devono essere calcolati assumendo, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando già le nuove disposizioni.
La previsione si pone in linea con analoghe clausole di salvaguardia utilizzate in occasione di modifiche normative incidenti sulla determinazione del reddito imponibile, al fine di evitare sottostime del debito d’imposta e conseguenti effetti sanzionatori ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 471/97.
Considerazioni operative
L’eliminazione generalizzata della rateizzazione comporta un’immediata emersione fiscale delle plusvalenze, con possibili impatti rilevanti in termini di:
- pianificazione fiscale delle dismissioni di cespiti;
- gestione della liquidità;
- determinazione degli acconti e dei flussi finanziari.
In tale contesto, assume particolare rilievo la valutazione preventiva delle operazioni straordinarie e delle cessioni di beni strumentali, anche alla luce delle residue ipotesi di rateizzazione ancora ammesse dall’ordinamento.









