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29 Settembre 2021

LEGGE DI BILANCIO 2021 – RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE SOCIETA’ DI CAPITALI

 

 Tra le novità introdotte dalla Legge 178/2020 (Legge di bilancio 2021) riteniamo di assoluto rilievo quella riguardante la disciplina della riduzione del capitale in seguito alle perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 in capo alle società di capitali.

L’articolo 1 comma 266 della Legge di Bilancio 2021 ha integrato e sostituito l’articolo 6 del D.L. 23/2020 (Decreto Liquidità), il quale sospendeva gli effetti delle perdite fino al 31/12/2020 senza prevedere entro quali termini provvedere alla ricapitalizzazione della società o allo scioglimento della stessa.

Il nuovo articolo 6 rubricato “Disposizioni temporanee in materia di riduzioni di capitale” prevede che, per le perdite emerse nel corso dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020, non si applicano le disposizioni relative a:

  • Riduzione del capitale per perdite superiore ad un terzo – fattispecie disciplinata dall’art. 2446, commi 2 e 3 C.C. per le S.p.a. e dall’art. 2482-bis commi 4, 5 e 6 C.C. per le S.r.l.;
  • Riduzione del capitale per perdite che riducono il capitale al di sotto del limite legale – fattispecie disciplinata dall’art. 2447 C.C. per le S.p.a. e dall’art. 2482-ter C.C. per le S.r.l.;
  • Cause di scioglimento delle società per riduzione o perdita del capitale – fattispecie disciplinata dall’art. 2484 numero 4 C.C. per le società.

In particolare, la norma prevede la conferma della sospensione degli obblighi di ricostituzione del capitale per le perdite subite nel corso del 2020 individuando come termine ultimo entro il quale opera la sospensione in oggetto il quinto esercizio successivo e più precisamente l’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio.

In conseguenza di quanto detto, nel caso di perdite superiori ad un terzo che non abbiano ridotto il capitale al di sotto del limite legale, l’obbligo di riduzione della perdita a meno di un terzo è posticipato all’assemblea che approva il bilancio 2025; stesso termine vale, nel caso in cui le perdite abbiano ridotto il capitale al di sotto del limite legale, per l’obbligo di immediata riduzione del capitale e contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al minimo legale. Pertanto, in questo periodo di tempo, non opera la causa di scioglimento prevista dall’art. 2484 numero 4 per S.p.a. e S.r.l..

La disapplicazione della causa di scioglimento ha delle ripercussioni anche sui doveri specifici degli amministratori correlati a tale evenienza, quali la necessità di adottare una gestione conservativa ex art 2486 c.c. e le relative responsabilità da prosecuzione dell’attività d’impresa in regime non conservativo.

Bisogna tuttavia tenere in considerazione la situazione generale attuale in cui operano le imprese; situazione che inevitabilmente porta un aumento dei rischi e ad una differente valutazione delle azioni successive che potrebbero mettere in dubbio la diligenza degli amministratori che abbiano causato un aggravio o una non risoluzione del dissesto.

Gli amministratori potranno quindi compiere tutti gli atti fisiologici per il conseguimento dell’oggetto sociale, valutando anche nuove operazioni funzionali a reintegrare il valore del Patrimonio netto, ma occorrerà valutare attentamente se da tali atti possano derivare conseguenza pregiudizievoli per i creditori, evitando condotte che possano aggravare ulteriormente la situazione economico-patrimoniale dell’impresa.

Segnaliamo inoltre la previsione della norma secondo la quale le perdite subite nel corso del 2020 devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio. La ratio di tale previsione è quella di tenere separate le perdite subite nel corso del 2020 da eventuali perdite future, le quali non potranno godere del beneficio in questione.

La nuova disciplina non riguarda le perdite che matureranno nel 2021, salvo ulteriori e futuri interventi legislativi.

Nonostante la deroga prevista per il 2020, restano ferme le procedure e gli adempimenti previsti in caso di perdita del capitale, gli amministratori sono comunque tenuti al risetto delle procedure di cui agli art. 2482 bis e 2483 ter, fra cui convocare una apposita assemblea, redigere una situazione patrimoniale aggiornata con le relazioni dell’organo amministrativo e di controllo, da mettere a disposizione dei soci.

Simone Beneventi