Nel ribadire che i soggetti non titolari di partita iva (e quindi tutte le persone fisiche) devono provvedere al versamento del secondo acconto di imposta entro il 30 di novembre 2020, vogliamo informarvi che ieri il ministero ha annunciato la proroga con comunicato stampa a valere solamente per i titolari di partita iva e detta proroga prevede lo slittamento del termine per il versamento della seconda delle imposte sui redditi e dell’IRAP dal 30 novembre al 10 dicembre 2020 (termine che per alcuni è fissato al 30 aprile 2020).
Il termine per la presentazione delle dichiarazioni Modello unico 2020 è parimenti differito al 10 dicembre 2020.
Da un punto di vista formale la norma sarà contenuta nel c.d. DL “Ristori-quater”, in corso di adozione.
L’intervento normativo interviene anche sul termine del 30 aprile 2021, per il versamento degli acconti, per il quale Io erano già previste delle categorie di soggetti interessati al differimento, e c’è oggi vengono ad essere ampliate.
Per dare un quadro completo delle scadenze relative agli acconti di imposta occorre quindi fai riferimento alla seguente tabella
SCADENZA | SOGGETTI |
30 novembre 2020 | Soggetti non titolari di partita IVA, per i quali la scadenza del pagamento della seconda rata degli acconti resta ferma al 30 novembre 2020. |
10 dicembre 2020 | Soggetti titolari di partita IVA, per i quali il termine di versamento della seconda o unica rata è posticipato dal 30 novembre 2020 al 10 dicembre 2020 e non in possesso dei requisiti di – calo del fatturato – identificazione dell’attività con codice Ateco come previsto dagli allegati al DL Ristori ter comportante la sospensione delle attività e sede operativa nelle zone rosse (o ristoranti nelle zone arancioni) |
30 aprile 2021 | Soggetti ISA: Differimento già previsto con il decreto Ristori bis in presenza di una delle seguenti condizioni: – nel primo semestre dell’anno 2020, hanno registrato una riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente; – indipendentemente dall’andamento del fatturato o dei corrispettivi, gestiscono ristoranti nelle c.d. “zone arancioni” – esercitano una delle attività che sono state sospese per COVID-19, individuate nei due suddetti Allegati, e contemporaneamente hanno la sede operativa nelle c.d. “zone rosse”. |
30 aprile 2021 | Soggetti estranei agli ISA a condizione che si verifichino contemporaneamente le due seguenti condizioni:, – operano nei settori economici individuati dai codici Ateco contenuti negli allegati previsti dal DL Ristori ter e che hanno domicilio fiscale o sede operativa nelle c.d. “zone rosse” (o gestiscono ristoranti nelle c.d. “zone arancioni” soggetti comunque ai provvedimenti di chiusura), indipendentemente dall’andamento del fatturato e dei corrispettivi e dall’ammontare dei ricavi o compensi 2019; – ovunque localizzati, e che, nel primo semestre 2020, hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al primo semestre 2019. |